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PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI

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Principale normativa di riferimento
  • legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Merli") e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali, la legge 17 maggio 1995, n. 172, in conformità alla quale le autorizzazioni allo scarico devono essere rinnovate ogni quattro anni;
  • legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 (disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature, tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento).
La normativa prevede che ogni scarico, qualunque sia il recapito dello stesso, debba ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.
Non necessitano di autorizzazione gli scarichi "civili" in fognatura pubblica, per i quali la stessa è sostituita dalla concessione, da parte dell'autorità che gestisce la fognatura, del permesso di allacciamento alla stessa.
Le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni e le concessioni edilizie relative a nuovi insediamenti devono essere rilasciate in conformità alle disposizioni urbanistiche di cui all'art. 36 della legge regionale 62/1985.
Il soggetto cui l'impresa deve rivolgersi per ottenere l'autorizzazione è determinato dall'ambiente in cui confluiscono le acque di scarico.


Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione
  • l'ente gestore della pubblica fognatura (comune, consorzio) è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito nella fognatura stessa;
  • il comune è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per gli scarichi consentiti dalla legge regionale 62/1985;
  • la provincia è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito in corpo d'acqua superficiali.
  • la regione è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di reiniezioni nella falda idrica o di recapito in unità geologiche profonde.
Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione comunale o dell'ente titolare del servizio di fognatura e depurazione
  1. Presentazione della richiesta di autorizzazione
    Nel caso in cui dal ciclo di lavorazione si producano scarichi di processo che confluiscono in pubblica fognatura, il soggetto titolare, all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico, dichiara al comune di rispettare i limiti fissati dalla legge 319/1976.
    Non è necessaria alcuna autorizzazione per gli scarichi "civili". Nella domanda devono essere indicati:
    • il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
    • l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
    • i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
    • i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
  2. Autorizzazione provvisoria
    In attesa della pronuncia dell'A.S.L. sullo scarico, il comune rilascia un'autorizzazione temporanea.
    Contemporaneamente, la pratica è trasmessa all'A.S.L., affinché sia rilasciato un parere tecnico.
    Nell'autorizzazione sono prescritte le norme di emissione conformi ai limiti stabiliti nell'all. B del d.lgs. 133/1992 (concentrazione massima di una sostanza nello scarico, valore limite di emissione, quantità massima ammissibile - in peso - della sostanza, frequenza dei controlli e dei campionamenti).
  3. Sopralluogo effettuato dall'A.S.L.
    Ai fini dell'autorizzazione vera e propria, l'A.S.L. effettua un sopralluogo presso l'impresa.
  4. Rilascio dell’autorizzazione.
    L'autorizzazione è acquisita dall'impresa nell'ambito del nulla osta per le attività produttive (N.O.E.). Dal punto di vista del soggetto competente, la verifica del rispetto dei limiti della legge "Merli" si configura come una delle fasi del procedimento assolte dall'A.S.L. ai fini del rilascio del N.O.E.
Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione provinciale
  1. Presentazione della richiesta di autorizzazione
    Nel caso in cui l'impresa abbia scarichi (anche solo civili) in corpi d'acqua superficiali, la stessa deve presentare una richiesta direttamente alla provincia, mediante la compilazione di apposita modulistica (in provincia di Milano, tale modulistica è stata uniformata per tutto il territorio, concordandola con le U.S.S.L.). Solitamente, la presentazione della richiesta di autorizzazione è preceduta da una serie di contatti informali, in cui la provincia svolge un ruolo di consulenza, il che consente di avere un numero contenuto di richieste immediatamente respinte per incompletezza della documentazione ovvero difformità dalla modulistica predisposta.
    Nella domanda devono essere indicati:
    • il ciclo produttivo;
    • l'elenco delle materie prime utilizzate e la loro quantità, distinte per lavorazione;
    • l'elenco dei rifiuti speciali e la quantità prodotta in base annua, distinti per lavorazione;
    • il ciclo dell'acqua, con descrizione degli eventuali impianti di riciclo;
    • gli impianti di trattamento degli scarichi e la descrizione analitica delle varie fasi di depurazione;
    • il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
    • l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
    • i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
    • i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
  2. Analisi preliminare della documentazione presentata
    Si procede all'istruttoria tecnico - amministrativa da parte degli uffici della provincia e, in caso di incompletezza della documentazione allegata, se ne chiede al titolare dello scarico l'integrazione. Nell'eventualità in cui non siano forniti gli elementi indispensabili per procedere all'istruttoria tecnico - amministrativa, l'istanza è respinta ed è richiesta la presentazione di una nuova istanza secondo la modulistica adottata dalla provincia.
  3. Istruttoria tecnica dell'A.S.L.
    Successivamente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 la documentazione è trasmessa alla A.S.L., competente ad esprimere un parere in merito. I tempi necessari all'A.S.L. per redigere la relazione tecnica sono estremamente variabili, in considerazione, soprattutto, della complessità della situazione sottoposta ad esame. Qualora l'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale costituisca conditio sine qua non per l'inizio dell'attività, la richiesta è evasa nel minor tempo possibile.
  4. Analisi del parere dell'A.S.L. e istruttoria provinciale (90 giorni)
    Acquisito il parere dell'A.S.L., la provincia procede all'esame del parere stesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I tempi richiesti per l'espletamento di tale procedura variano dai sessanta ai novanta giorni.
  5. Rilascio dell'autorizzazione e relativa notifica
    L'autorizzazione è rilasciata con atto dirigenziale ed è notificata all'impresa ed ha durata quadriennale, ai sensi della legge 172/1995. Nel provvedimento autorizzativo, oltre a richiamare la necessità del rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/1976 (pena la revoca dell'autorizzazione stessa), possono essere imposte prescrizioni di vario genere, al fine di migliorare la qualità dello scarico.
  6. Rinnovo dell'autorizzazione
    Un anno prima dello scadere dell'autorizzazione, l'azienda si deve attivare per chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, seguendo la medesima procedura.
Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale
  1. Presentazione della richiesta di autorizzazione
    Per ottenere l'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde (si tratta di reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere e cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile), l'impresa deve rivolgersi alla regione e presentare una domanda sulla base della modulistica appositamente predisposta.
    Alla domanda deve essere allegata una relazione geologica redatta da un geologo abilitato, su:
      • condizioni geologiche dell'area interessata;
      • eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo;
      • rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee;
      • valutazione dell'adeguatezza della soluzione che prevede lo scarico in tali acque.

      La relazione geologica non è necessaria qualora l'impianto sia costruito in modo da evitare qualsiasi scarico indiretto e sia pienamente corrispondente alle norme tecniche indicate in una delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

  2. Istruttoria e sopralluogo (qualche mese)
    L'istruttoria prevede un sopralluogo (indagine preventiva), effettuato da organi tecnici comprendenti anche l'A.S.L. e si protrae per qualche mese. L'indagine preventiva attiene a: assetto geomorfologico, qualità delle acque, modalità di prelievo e di reiniezione.
  3. Rilascio dell'autorizzazione
    L'istruttoria si conclude, verificato che non vi sia pericolo d'inquinamento della falda, con il rilascio dell'autorizzazione mediante decreto del direttore generale. L'autorizzazione contiene motivate prescrizioni tecniche, anche al fine di assicurare la tutela delle acque sotterranee e la loro qualità.
  4. Rinnovo dell'autorizzazione
    La validità dell'autorizzazione è di quattro anni. L'impresa, un anno prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, deve chiedere il rinnovo, secondo le procedure adottate per la richiesta dell'autorizzazione.
Dati ed informazioni ulteriori

Le autorizzazioni agli scarichi rilasciate dal comune (o dall'ente gestore) possono essere quantificate, in tutta la Lombardia, in numerose migliaia ogni anno.
Si stima che la provincia di Milano riceva un centinaio di richieste l'anno, la maggior parte delle quali consiste in domande di rinnovo di autorizzazioni. Di norma, in un anno la regione riceve una o due richieste di autorizzazione, che sono inoltrate, prevalentemente, da imprese che si occupano di trivellazioni.
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Nodi critici e prospettive di semplificazione

Di notevole interesse è la fase che precede l'attivazione della procedura per l'autorizzazione agli scarichi in corpi d'acqua superficiali: prima di presentare formale richiesta alla provincia, l'imprenditore contatta gli uffici competenti in via del tutto informale. La scelta di offrire una "consulenza" del tutto estranea alle previsioni normative ha un riscontro positivo per l'utente, considerato che la percentuale di richieste respinte prima dell'avvio dell'iter (causa irregolarità o incompletezza della documentazione) è molto bassa.
L'unificazione di tutti i procedimenti in capo allo sportello unico, che ha sede presso un altro ente, potrebbe incidere negativamente per gli scopi dell'utente ed andare nel senso contrario alla semplificazione che si vorrebbe introdurre.
La legge 59/1997 prevede, tra i procedimenti da semplificare, quello relativo al rilascio di autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo (n. 104 dell'all. n. 1 della legge richiamata). Lo schema di decreto è stato predisposto e sta seguendo l'iter per l'approvazione (che prevede anche una fase consultiva di organismi rappresentativi di regioni ed enti locali).