PROCEDURE PER
L'AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI
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Principale normativa di riferimento
- legge 10 maggio
1976, n. 319 ("Merli") e successive modifiche ed integrazioni, tra
le quali, la legge 17 maggio 1995, n. 172, in conformità alla quale
le autorizzazioni allo scarico devono essere rinnovate ogni quattro
anni;
- legge regionale
27 maggio 1985, n. 62 (disciplina degli scarichi degli insediamenti
civili e delle pubbliche fognature, tutela delle acque sotterranee
dall'inquinamento).
La normativa prevede
che ogni scarico, qualunque sia il recapito dello stesso, debba ottenere
l'autorizzazione dall'autorità competente.
Non necessitano di autorizzazione gli scarichi "civili" in fognatura pubblica,
per i quali la stessa è sostituita dalla concessione, da parte dell'autorità
che gestisce la fognatura, del permesso di allacciamento alla stessa.
Le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni e le concessioni edilizie relative
a nuovi insediamenti devono essere rilasciate in conformità alle disposizioni
urbanistiche di cui all'art. 36 della legge regionale 62/1985.
Il soggetto cui l'impresa deve rivolgersi per ottenere l'autorizzazione
è determinato dall'ambiente in cui confluiscono le acque di scarico.
Soggetto
competente al rilascio dell'autorizzazione
- l'ente gestore
della pubblica fognatura (comune, consorzio) è titolare del rilascio
delle autorizzazioni in caso di recapito nella fognatura stessa;
- il comune è
titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito sul
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per gli scarichi
consentiti dalla legge regionale 62/1985;
- la provincia
è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito in
corpo d'acqua superficiali.
- la regione è
titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di reiniezioni
nella falda idrica o di recapito in unità geologiche profonde.
Iter
per l'acquisizione dell'autorizzazione comunale o dell'ente titolare
del servizio di fognatura e depurazione
- Presentazione
della richiesta di autorizzazione
Nel caso in cui dal ciclo di lavorazione si producano scarichi di
processo che confluiscono in pubblica fognatura, il soggetto titolare,
all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico, dichiara
al comune di rispettare i limiti fissati dalla legge 319/1976.
Non è necessaria alcuna autorizzazione per gli scarichi "civili".
Nella domanda devono essere indicati:
- il fabbisogno
orario di acque nello specifico processo produttivo;
- l'eventuale
sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
- i mezzi
tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico
dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- i sistemi
di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme
di emissione.
- Autorizzazione
provvisoria
In attesa della pronuncia dell'A.S.L. sullo scarico, il comune rilascia
un'autorizzazione temporanea.
Contemporaneamente, la pratica è trasmessa all'A.S.L., affinché sia
rilasciato un parere tecnico.
Nell'autorizzazione sono prescritte le norme di emissione conformi
ai limiti stabiliti nell'all. B del d.lgs. 133/1992 (concentrazione
massima di una sostanza nello scarico, valore limite di emissione,
quantità massima ammissibile - in peso - della sostanza, frequenza
dei controlli e dei campionamenti).
- Sopralluogo
effettuato dall'A.S.L.
Ai fini dell'autorizzazione vera e propria, l'A.S.L. effettua un sopralluogo
presso l'impresa.
- Rilascio dell’autorizzazione.
L'autorizzazione è acquisita dall'impresa nell'ambito del nulla osta
per le attività produttive (N.O.E.). Dal punto di vista del soggetto
competente, la verifica del rispetto dei limiti della legge "Merli"
si configura come una delle fasi del procedimento assolte dall'A.S.L.
ai fini del rilascio del N.O.E.
Iter
per l'acquisizione dell'autorizzazione provinciale
- Presentazione
della richiesta di autorizzazione
Nel caso in cui l'impresa abbia scarichi (anche solo civili) in corpi
d'acqua superficiali, la stessa deve presentare una richiesta direttamente
alla provincia, mediante la compilazione di apposita modulistica (in
provincia di Milano, tale modulistica è stata uniformata per tutto
il territorio, concordandola con le U.S.S.L.). Solitamente, la presentazione
della richiesta di autorizzazione è preceduta da una serie di contatti
informali, in cui la provincia svolge un ruolo di consulenza, il che
consente di avere un numero contenuto di richieste immediatamente
respinte per incompletezza della documentazione ovvero difformità
dalla modulistica predisposta.
Nella domanda devono essere indicati:
- il ciclo
produttivo;
- l'elenco
delle materie prime utilizzate e la loro quantità, distinte per
lavorazione;
- l'elenco
dei rifiuti speciali e la quantità prodotta in base annua, distinti
per lavorazione;
- il ciclo
dell'acqua, con descrizione degli eventuali impianti di riciclo;
- gli impianti
di trattamento degli scarichi e la descrizione analitica delle
varie fasi di depurazione;
- il fabbisogno
orario di acque nello specifico processo produttivo;
- l'eventuale
sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
- i mezzi
tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico
dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- i sistemi
di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme
di emissione.
- Analisi preliminare
della documentazione presentata
Si procede all'istruttoria tecnico - amministrativa da parte degli
uffici della provincia e, in caso di incompletezza della documentazione
allegata, se ne chiede al titolare dello scarico l'integrazione. Nell'eventualità
in cui non siano forniti gli elementi indispensabili per procedere
all'istruttoria tecnico - amministrativa, l'istanza è respinta ed
è richiesta la presentazione di una nuova istanza secondo la modulistica
adottata dalla provincia.
- Istruttoria
tecnica dell'A.S.L.
Successivamente,
ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 la documentazione è trasmessa
alla A.S.L., competente ad esprimere un parere in merito. I tempi
necessari all'A.S.L. per redigere la relazione tecnica sono estremamente
variabili, in considerazione, soprattutto, della complessità della
situazione sottoposta ad esame. Qualora l'autorizzazione allo scarico
in corso d'acqua superficiale costituisca conditio sine qua non per
l'inizio dell'attività, la richiesta è evasa nel minor tempo possibile.
- Analisi del
parere dell'A.S.L. e istruttoria provinciale (90 giorni)
Acquisito il parere dell'A.S.L., la provincia procede all'esame del
parere stesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I tempi richiesti
per l'espletamento di tale procedura variano dai sessanta ai novanta
giorni.
- Rilascio dell'autorizzazione
e relativa notifica
L'autorizzazione è rilasciata con atto dirigenziale ed è notificata
all'impresa ed ha durata quadriennale, ai sensi della legge 172/1995.
Nel provvedimento autorizzativo, oltre a richiamare la necessità del
rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge
319/1976 (pena la revoca dell'autorizzazione stessa), possono essere
imposte prescrizioni di vario genere, al fine di migliorare la qualità
dello scarico.
- Rinnovo dell'autorizzazione
Un anno prima dello scadere dell'autorizzazione, l'azienda si deve
attivare per chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, seguendo la
medesima procedura.
Iter
per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale
- Presentazione
della richiesta di autorizzazione
Per ottenere l'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde
(si tratta di reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate
per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere e cave,
delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria
civile), l'impresa deve rivolgersi alla regione e presentare una domanda
sulla base della modulistica appositamente predisposta.
Alla domanda deve essere allegata una relazione geologica redatta
da un geologo abilitato, su:
- condizioni
geologiche dell'area interessata;
- eventuale
capacità depurativa del suolo e del sottosuolo;
- rischi di
inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee;
- valutazione
dell'adeguatezza della soluzione che prevede lo scarico in tali
acque.
La relazione
geologica non è necessaria qualora l'impianto sia costruito in modo
da evitare qualsiasi scarico indiretto e sia pienamente corrispondente
alle norme tecniche indicate in una delibera del comitato interministeriale
del 27 luglio 1984.
- Istruttoria e
sopralluogo (qualche mese)
L'istruttoria prevede un sopralluogo (indagine preventiva), effettuato
da organi tecnici comprendenti anche l'A.S.L. e si protrae per qualche
mese. L'indagine preventiva attiene a: assetto geomorfologico, qualità
delle acque, modalità di prelievo e di reiniezione.
- Rilascio dell'autorizzazione
L'istruttoria si conclude, verificato che non vi sia pericolo d'inquinamento
della falda, con il rilascio dell'autorizzazione mediante decreto
del direttore generale. L'autorizzazione contiene motivate prescrizioni
tecniche, anche al fine di assicurare la tutela delle acque sotterranee
e la loro qualità.
- Rinnovo dell'autorizzazione
La validità dell'autorizzazione è di quattro anni. L'impresa, un anno
prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, deve chiedere il
rinnovo, secondo le procedure adottate per la richiesta dell'autorizzazione.
Dati
ed informazioni ulteriori
Le
autorizzazioni agli scarichi rilasciate dal comune (o dall'ente gestore)
possono essere quantificate, in tutta la Lombardia, in numerose migliaia
ogni anno.
Si stima che la provincia di Milano riceva un centinaio di richieste
l'anno, la maggior parte delle quali consiste in domande di rinnovo
di autorizzazioni. Di norma, in un anno la regione riceve una o due
richieste di autorizzazione, che sono inoltrate, prevalentemente, da
imprese che si occupano di trivellazioni.
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Nodi
critici e prospettive di semplificazione
Di
notevole interesse è la fase che precede l'attivazione della procedura
per l'autorizzazione agli scarichi in corpi d'acqua superficiali: prima
di presentare formale richiesta alla provincia, l'imprenditore contatta
gli uffici competenti in via del tutto informale. La scelta di offrire
una "consulenza" del tutto estranea alle previsioni normative ha un
riscontro positivo per l'utente, considerato che la percentuale di richieste
respinte prima dell'avvio dell'iter (causa irregolarità o incompletezza
della documentazione) è molto bassa.
L'unificazione di tutti i procedimenti in capo allo sportello unico,
che ha sede presso un altro ente, potrebbe incidere negativamente per
gli scopi dell'utente ed andare nel senso contrario alla semplificazione
che si vorrebbe introdurre.
La legge 59/1997 prevede, tra i procedimenti da semplificare, quello
relativo al rilascio di autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo
(n. 104 dell'all. n. 1 della legge richiamata). Lo schema di decreto
è stato predisposto e sta seguendo l'iter per l'approvazione (che prevede
anche una fase consultiva di organismi rappresentativi di regioni ed
enti locali).
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