PROCEDURE PER
LE AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
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Principale normativa di riferimento
- decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive della
comunità europea); sono previsti una settantina di decreti attuativi,
solo alcuni dei quali sono già stati adottati;
- decreto legislativo
8 novembre 1997, n. 389 (modifica il d.lgs. 22/1997);
- decreto del
ministro per l'ambiente 5 febbraio 1998 (individuazione rifiuti non
pericolosi sottoposti a procedure semplificate).
Fondamentale è la
classificazione, operata dall'art. 7 della legge quadro, che distingue
tra rifiuti urbani (la cui gestione è disciplinata dai comuni mediante
appositi regolamenti) e rifiuti speciali (che comprendono tutti quelli
da attività produttive, commerciali, industriali, di servizio, ecc.)
e tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Restano esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 22/1997 le emissioni
in atmosfera, i rifiuti radioattivi, i rifiuti agricoli e quelli provenienti
da sfruttamento di cave.
Tutta la legislazione in materia ha stretto rapporto con la normativa
europea, che ha anche provveduto ad identificare con un apposito codice
ogni tipo di rifiuto.
- legge regionale
1 luglio 1993, n. 21 (smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili).
Soggetto
competente
- ministro dell'ambiente,
sentito il ministro delle politiche agricole: autorizzazione allo
smaltimento di rifiuti in acque marine;
- regione : approvazione
di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti speciali
nonché per la modifica di impianti esistenti;
- regione: autorizzazione
all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
- regione, in
accordo con la provincia: autorizzazione alla realizzazione di impianti
per trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili,
nel rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio
1995, n. 9;
- provincia (anche
mediante avvalimento delle A.S.L. ovvero di organismi pubblici con
specifiche esperienze e competenze tecniche): controllo periodico
su tutte le attività di gestione, intermediazione, commercio dei rifiuti,
compreso l'accertamento delle violazioni;
- provincia :
approvazione di progetti di impianti di smaltimento e/o recupero di
rifiuti urbani, individuati nei piani provinciali;
- provincia :
autorizzazione allo stoccaggio (deposito preliminare e/o messa in
riserva) di rifiuti speciali nel luogo di produzione;
- provincia :
verifica delle comunicazioni di inizio attività di recupero rifiuti
non pericolosi, individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
- comune: gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura di Milano: sede della sezione
regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
rifiuti.
Obblighi
in capo ai produttori di rifiuti
La
normativa vigente non impone procedure per l'acquisizione di autorizzazioni
particolari per le imprese che producono rifiuti (classificati come
speciali), quanto una serie di adempimenti che attengono alla gestione
di tali rifiuti. Del rispetto degli adempimenti prescritti deve essere
data notizia nella documentazione che accompagna la richiesta di nulla
osta per l'esercizio dell'attività produttiva, che è esaminata dai competenti
uffici della A.S.L. (che verificano la tipologia dei rifiuti prodotti,
le modalità di stoccaggio e di smaltimento, ecc.).
- Smaltimento
Ogni impresa che produce rifiuti ha l'obbligo di smaltire gli stessi,
mediante una delle seguenti modalità:
- autosmaltimento
(previa autorizzazione/comunicazione, qualora fosse approvato
lo specifico decreto ministeriale);
- conferimento
a terzi autorizzati;
- conferimento
a gestori di servizio pubblico di raccolta (previa stipula di
apposita convenzione);
- esportazione
mediante spedizione transfrontaliera.
- Comunicazione
annuale
Le imprese sono tenute alla comunicazione annuale delle quantità e
delle caratteristiche dei rifiuti, ai fini della costruzione di un
quadro conoscitivi esaustivo ed aggiornato, riferimento anche per
l'attività di pianificazione.
Sono tenute alla comunicazione annuale le imprese che:
- svolgono
attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono
operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- producono
rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti da lavorazioni
industriali ed artigianali.
Sono esonerate
dall'obbligo di comunicazione annuale:
- le imprese
agricole;
- le imprese
artigiane (art. 2083 del codice civile) aventi non più di tre
addetti.
Tale comunicazione
è effettuata ogni anno entro il 30 aprile, mediante il modello unico
di documentazione (M.U.D.), che deve essere trasmesso alla camera
di commercio.
- Registro di
carico e scarico
Le imprese devono tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti
per annotare tempestivamente, entro i termini fissati dal d.lgs. 22/1997,
le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le imprese
che si occupano di smaltimento e recupero di rifiuti devono annotare
anche l'origine e la destinazione dei rifiuti, la data del carico
e dello scarico ed il metodo di trattamento.
Il registro è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del
registro. Deve essere conservato presso ogni impianto.
Sono tenute alla tenuta del registro di carico e scarico le imprese
che:
- svolgono
attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono
operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- producono
rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti da lavorazioni
industriali ed artigianali.
Sono esonerate
dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico:
- le imprese
agricole;
- le imprese
artigiane (art. 2083 del codice civile) aventi non più di tre
addetti.
Le imprese che
producono un quantitativo di rifiuti pericolosi inferiore ad 1 tonnellata/anno
ovvero un quantitativo di rifiuti non pericolosi inferiore a 5 tonnellate/anno
possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro anche tramite
le associazioni di categoria.
- Deposito temporaneo
E' consentito il "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti", solo se i rifiuti non contengono
le sostanze indicate dall'art. 6, comma 1, lettera m), punto 1) e
se l'impresa rispetta determinate condizioni:
- raccoglie
i rifiuti pericolosi e li avvia alle operazioni di recupero o
smaltimento con cadenza almeno bimestrale; se il quantitativo
di rifiuti non supera i 10 mc, il deposito temporaneo può protrarsi
per un anno;
- raccoglie
i rifiuti non pericolosi e li avvia alle operazioni di recupero
o smaltimento con cadenza almeno trimestrale; se il quantitativo
di rifiuti non supera i 20 mc, il deposito temporaneo può protrarsi
per un anno;
- effettua
il deposito per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche nonché - per i rifiuti pericolosi - nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute;
- rispetta
le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei
rifiuti pericolosi.
Qualora l'impresa
ecceda i limiti previsti dal d.lgs. 22/1997, la stessa deve richiedere
(alla provincia) l'autorizzazione allo stoccaggio.
- Trasporto dei
rifiuti
L'impresa si deve dotare di un formulario di identificazione dei rifiuti
(numerato, vidimato dall'ufficio del registro o dalla camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura), che serve ad accompagnare i
rifiuti durante il trasporto dal produttore allo smaltitore.
Il formulario deve essere compilato, datato e firmato dal produttore
e dal trasportatore in quattro copie (contenenti dati relativi ai
soggetti coinvolti - produttore, detentore/ trasportatore, destinatario
- ai rifiuti ed all'impianto di destinazione), di cui:
- una resta
al produttore;
- una è acquisita
dal destinatario;
- le rimanenti
due sono controfirmate dal destinatario e consegnate al trasportatore,
che provvede a trasmetterne una al produttore.
E' da rilevare
che la responsabilità del produttore cessa solo al ricevimento della
copia del formulario che attesta il regolare smaltimento dei rifiuti
prodotti: qualora infatti entro tre mesi dal conferimento al soggetto
autorizzato non abbia ricevuto tale copia, il produttore è tenuto
a comunicare alla provincia la mancata ricezione del formulario.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
N.B.: Qualora i rifiuti prodotti dall'impresa siano assimilabili
ai rifiuti urbani, il produttore si convenziona con il comune; mediante
il pagamento di una tassa comunale, il produttore (ad esempio, un
fruttivendolo) può evitare tutti gli adempimenti previsti per chi
produce rifiuti speciali.
Sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati
dal d.lgs. 22/1997.
Iter
per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale alla costruzione di
un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ovvero alla modifica
di un impianto esistente
- Presentazione
della richiesta
L'imprenditore che intende realizzare un nuovo impianto (ovvero modificare
in modo sostanziale un impianto esistente) di smaltimento o di recupero
di rifiuti speciali deve richiedere alla regione un'autorizzazione,
ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/1997. Alla domanda deve essere
allegato il progetto definitivo dell'impianto e la relazione tecnica
che certifichi la conformità dell'impianto alle prescrizioni in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro,
d'igiene pubblica. Inoltre, se l'impianto necessita della valutazione
di impatto ambientale, la domanda deve essere corredata della comunicazione
del progetto all'autorità competente.
Le aziende interessate alla procedura in questione sono:
- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero
(deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da
terzi;
- attività
di recupero;
- impianti
di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti
di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.
- Conferenza preliminare
(30 giorni)
Gli uffici regionali competenti provvedono ad individuare il responsabile
del procedimento, che indice una conferenza preliminare, ai fini della
valutazione della documentazione. Partecipano alla conferenza:
- il responsabile
del procedimento;
- i responsabili
delle direzioni regionali coinvolte;
- i rappresentanti
degli enti locali interessati;
- il legale
rappresentante dell'impresa richiedente.
- Istruttoria tecnica
(90 giorni)
L'istruttoria tecnica è realizzata dagli uffici in un arco di tempo
la cui ampiezza è fortemente correlata alla complessità dell'impianto.
In questa fase è acquisita, se del caso, la valutazione d'impatto
ambientale. E' previsto il parere del comitato tecnico consultivo
regionale, composto da undici esperti tossicologo-ambientali (rappresentanti
di categorie industriali e CISPEL).
- Conferenza conclusiva
Nel corso della conferenza conclusiva si procede a valutare il progetto
e gli elementi di compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali
e territoriali; si esaminano tutti i pareri acquisiti e si elabora
un parere complessivo, che si configura anche come proposta di deliberazione
della giunta regionale. La conferenza preliminare può essere considerata
conclusiva qualora gli enti concordino in quella sede un parere comune.
- Rilascio dell'autorizzazione
(30 giorni)
L'autorizzazione si configura come una deliberazione della giunta
regionale che approva il progetto (e sostituisce visti, pareri, concessione
edilizia, nulla osta all'esercizio dell'attività) ed è adottata entro
trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza conclusiva.
Nell'atto sono contenute prescrizioni per l'azienda, derivanti dalle
leggi statali e dai regolamenti regionali (compreso il regolamento
d'igiene). L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante
dello strumento urbanistico comunale.
N.B.: qualora l'autorizzazione sia richiesta per la realizzazione
di impianti di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall'art.
27 del d.lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le
attività di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti
abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno. In tal
caso l'autorizzazione ha validità per un anno.(sono previste proroghe
, che non possono comunque superare i due anni).
Iter
per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di operazioni
di smaltimento e recupero di rifiuti
- Presentazione
dell'istanza
L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e recupero è presentata alla regione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs.
22/1997.
Le aziende interessate alla procedura in questione sono:
- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero
(deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da
terzi;
- attività
d recupero;
- impianti
di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti
di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.
- Istruttoria
(90 giorni)
Gli uffici regionali competenti dispongono di novanta giorni per l'istruttoria,
che deve consentire l'individuazione di condizioni e prescrizioni
da imporre ai fini del rispetto dei principi di responsabilizzazione
e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.
- Rilascio dell'autorizzazione
L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della giunta regionale
e deve indicare:
- tipi e quantitativi
di rifiuti da smaltire o recuperare;
- requisiti
tecnici;
- precauzioni
in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- luogo di
smaltimento;
- metodo di
trattamento e recupero;
- limiti di
emissioni in atmosfera (previa autorizzazione regionale ex d.p.r.
203/1988);
- prescrizioni
per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto
e ripristino del sito;
- garanzie
finanziarie.
- Rinnovo (180
giorni prima della scadenza dell'autorizzazione)
L'autorizzazione ha una validità fissata dal d.lgs. 22/1997 in cinque
anni. Il rinnovo deve essere richiesto dall'impresa entro centottanta
giorni dalla scadenza mediante presentazione alla regione di apposita
domanda. Il rinnovo è rilasciato dalla regione entro il termine di
scadenza dell'autorizzazione stessa.
N.B.: qualora l'autorizzazione sia richiesta per l'esercizio di impianti
di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall'art. 28 del
d.lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le attività
di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti abbiano
una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno. In tal caso
l'autorizzazione ha validità per un anno.(sono previste proroghe ,
che non possono comunque superare i due anni).
Sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati
dal d.lgs. 22/1997.
Iter
per l'iscrizione alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti
- Comunicazione
d'inizio attività
Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti
avviati al riciclaggio ed al recupero devono comunicare, ai fini dell'iscrizione
all'albo, l'inizio dell'attività alla sezione regionale dell'albo
stesso. Dalla comunicazione devono risultare:
- quantità,
natura, origine e destinazione dei rifiuti;
- frequenza
media di raccolta;
- rispondenza
del mezzo di trasporto ai requisiti previsti per la tipologia
dei rifiuti trasportati;
- rispetto
di condizioni e requisiti soggettivi.
- Iscrizione (10
giorni)
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività
le sezioni regionali e provinciali iscrivono l'impresa in appositi
elenchi.
- Rinnovo
La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due
anni, completa della documentazione attestante la rispondenza dell'impresa
ai requisiti richiesti dalla vigente normativa.
N.B.: sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati
dal d.lgs. 22/1997.
Iter
per la dichiarazione di operazioni di recupero
- Dichiarazione
d'inizio attività
L'impresa che intenda procedere al recupero di rifiuti deve trasmettere
alla provincia la comunicazione d'inizio attività, allegando la dichiarazione
del rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche
previste dalla vigente normativa. La comunicazione alla provincia
è effettuata su un modulo a tal fine appositamente predisposto dalla
direzione regionale competente. Per i rifiuti non pericolosi sono
definiti:
- le quantità
massime;
- la provenienza,
i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche
per le attività;
- le condizioni
che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e
di pregiudizio per l'ambiente.
Per i rifiuti
pericolosi (limitatamente a quelli derivanti dalle attività individuate
dal decreto ministeriale 5 settembre 1994) sono definiti:
- le quantità
massime;
- la provenienza,
i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni
in relazione ai limiti di sostanze pericolose contenute, ai limiti
di emissione per ciascun tipo di rifiuto, di attività, d'impianto;
- requisiti
per forme diverse di recupero;
- le condizioni
che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e
di pregiudizio per l'ambiente.
N.B.: si attende
l'emanazione del decreto ministeriale che renderà possibile la dichiarazione
anche per le attività non individuate dal decreto ministeriale 5
settembre 1994.
Non è soggetto alla dichiarazione d'inizio attività il recupero
di rifiuti urbani, ad eccezione di:
- riciclaggio
e recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità
da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- trattamento
per ottenere combustibile da rifiuto;
- impiego
di combustibile da rifiuto.
- Istruttoria
ed iscrizione al registro (90 giorni)
La provincia, entro novanta giorni, verifica la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti; qualora la verifica dia esito positivo, iscrive l'impresa
in un apposito registro, dichiarando (in una relazione che deve essere
allegata alla dichiarazione d'inizio attività):
- il rispetto
delle norme tecniche specifiche;
- il possesso
dei requisiti soggettivi;
- le attività
di recupero che si intendono svolgere;
- stabilimento,
capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione;
- caratteristiche
merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.
Nel caso in
cui la verifica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche
e delle condizioni prescritte dalla vigente normativa, la provincia
dispone il divieto d'inizio (o di prosecuzione) di attività. Resta
all'interessato la possibilità di conformare la propria attività
alla vigente normativa, entro il termine fissato dalla provincia.
- Inizio attività
L'impresa può dare inizio all'attività di recupero di rifiuti decorsi
novanta giorni dalla comunicazione alla provincia.
- Rinnovo
La comunicazione d'inizio attività deve essere rinnovata, a cura dell'impresa,
ogni cinque anni ovvero in caso di modifica sostanziale delle operazioni
di recupero. N.B.: sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli
obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.
Dati
ed informazioni ulteriori
La quasi totalità
delle imprese la cui attività non ha per oggetto il trattamento dei rifiuti
non necessita di particolari autorizzazioni in materia. Fanno eccezione
quelle imprese che non rientrano nei limiti imposti dal d.lgs. 22/1997
per il deposito temporaneo, che necessitano dell'autorizzazione provinciale
all'esercizio dell'attività di smaltimento, ma che si stima siano una
percentuale esigua (2 -3%).
I vincoli discendono invece dagli obblighi imposti nella gestione dei
rifiuti prodotti, che investono la generalità delle imprese.
Presso la camera di commercio è istituito uno sportello ambiente che fornisce
informazioni in materia a tutti i soggetti interessati.
Nodi critici e prospettive di semplificazione
Il progetto di legge regionale che ridefinisce le competenze
dei diversi livelli istituzionali (attuativo del d.lgs. 112/1998) mantiene
in capo alla regione l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio di particolari tipologie di impianti di
smaltimento, mentre delega alle province l'approvazione dei progetti e
l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di
smaltimento e di recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei
piani d'ambito nonché degli impianti residuali rispetto a quelli la cui
istruttoria è in capo alla regione.
Lo stesso progetto li legge regionale delega alle province l'approvazione
del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero relative a deposito nel suolo
(discarica) di rifiuti inerti e deposito temporaneo di rifiuti speciali
e pericolosi effettuato nel luogo di produzione.
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