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AUTORIZZAZIONI
NECESSARIE ALLA PRODUZIONE ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
ALIMENTARI
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Principale normativa di riferimento
-
legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica delle sostanze alimentari
e degli alimenti);
-
decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento
di esecuzione della legge 283/1962);
-
decreto legislativo 123/1993 (controllo ufficiale dei prodotti alimentari);
-
regolamento locale d'igiene - tipo (adottato dalla giunta regionale
con propria deliberazione, ai sensi della legge regionale 26 ottobre
1981, n. 64);
-
regolamenti locali d'igiene (adottati dalle A.S.L. e dai comuni).
Soggetto
competente
Il
soggetto titolare del rilascio dell'autorizzazione sanitaria e del parere
d'idoneità igienico - sanitaria è l'A.S.L., in particolare il Dipartimento
di prevenzione/Servizio di igiene e sanità pubblica.
Iter
per l'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria
Le
attività di produzione, preparazione confezionamento, somministrazione
e deposito di alimenti e bevande necessitano ai sensi dell'art. 2 della
legge 283/1962, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L.
direttamente al titolare dell'impresa.
Concretamente, si tratta di bar, ristoranti, pizzerie e mense, laboratori
artigianali di produzioni alimentari, depositi all'ingrosso di generi
alimentari nonché depositi di esercenti ambulanti; sono inoltre tenuti
ad acquisire l'autorizzazione sanitaria coloro che vendono o somministrano
alimenti su aree pubbliche ovvero all'interno di strutture ad altro
finalizzate (centri sportivi, cinema, discoteche,ecc.).
E' inoltre necessaria, ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. 327/1980, un'autorizzazione
sanitaria anche per il trasporto di sostanze alimentari.
Le attività di produzione e/o vendita di prodotti alimentari a base di
carne o pesce sono soggette all'autorizzazione sanitaria rilasciata dal
Servizio veterinario dell'A.S.L.
- Presentazione
della domanda (10 giorni prima dell'avvio dell'attività)
La richiesta di autorizzazione sanitaria è inoltrata, di solito, a
valle di alcuni adempimenti: il titolare, abitualmente, ha preventivamente
ottenuto la licenza commerciale d'esercizio (rilasciata dal comune)
e si accinge a dare avvio all'attività; almeno dieci giorni prima
dell'inizio deve rivolgersi direttamente all'A.S.L. : la presentazione
della domanda si effettua mediante la compilazione di un modulo (la
direzione regionale Sanità ha predisposto dei modelli - tipo, che
sono stati adottati dalle A.S.L.), che dà un'indicazione precisa anche
di tutta la documentazione che deve essere allegata; anche la relazione
tecnica, in alcune A.S.L., può essere presentata mediante la compilazione
di un questionario riguardante strutture, attrezzature, personale,
cicli produttivi, modalità di conservazione, adempimenti previsti
dalla vigente normativa (sanificazione, disinfezione, autocontrollo).
- Istruttoria
(60 giorni)
L'istruttoria degli uffici dell'A.S.L. è, di solito, abbastanza rapida:
mediamente infatti, quando i requisiti formali e sostanziali sono
rispettati, si conclude entro 15 giorni, pur a fronte di una previsione
normativa che determina in 60 giorni la conclusione del procedimento.
- Rilascio dell'autorizzazione
L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal direttore generale dell'A.S.L.;
la direzione regionale Sanità ha predisposto un modulo anche per l'atto
con cui l'autorizzazione è concessa.
L'autorizzazione può essere successivamente aggiornata o rilasciata
nuovamente se vengono modificati elementi sostanziali accertati al
momento del primo rilascio, come previsto dall'art. 27 del d.p.r.
327/1980. Nel caso in cui la richiesta riguardi un aggiornamento dell'autorizzazione,
non è necessario che l'impresa interrompa l'attività.
Iter
per l'acquisizione del parere d'idoneità igienico - sanitaria
I negozi
di generi alimentari ed i supermercati dove non avviene nessuna operazione
di preparazione e confezionamento devono acquisire, ai sensi del Titolo
IV del regolamento d'igiene - tipo , il parere di idoneità igienico
- sanitaria relativamente agli ambienti, agli arredi ed alle attrezzature.
Il parere è rilasciato dall'A.S.L. al comune e fa parte integrante della
licenza commerciale per l'esercizio dell'attività.
N.B.: se il titolare del negozio di vendita esercita anche l'attività
di produzione di prodotti gastronomici (ad esempio, insalata russa) deve
acquisire anche l'autorizzazione sanitaria.
- Presentazione
della domanda
Nell'ambito della richiesta di nulla osta per l'esercizio dell'attività
commerciale, il titolare del negozio di generi alimentari presenta
al comune apposita domanda di rilascio del parere d'idoneità igienico
- sanitaria.
La direzione regionale Sanità ha predisposto il modello - tipo, recepito
dalle A.S.L., che identifica anche la documentazione che deve essere
allegata alla domanda in quanto necessaria all'istruttoria. Il cittadino
compila il modulo e consegna la documentazione al comune, che provvede
all'inoltro all'A.S.L. competente per la successiva verifica della
attività.
E' comunque consentita anche la richiesta diretta all'A.S.L..
- Istruttoria
(60 giorni)
L'A.S.L. verifica l'idoneità igienico - sanitaria dei locali e degli
impianti, in relazione alla tipologia di alimenti messi in commercio.
Salvo casi di particolare complessità, l'A.S.L. di solito rispetta
il termine fissato dalla vigente normativa.
- Rilascio del
parere
Il parere favorevole d'idoneità igienico - sanitaria è rilasciato
al sindaco dal competente Servizio di Dipartimento di prevenzione
dell'A.S.L. e trasmesso al comune. La direzione regionale Sanità ha
predisposto un modulo anche per il parere favorevole d'idoneità. Nel
caso in cui si verifichi un cambio di ragione sociale, il parere deve
essere nuovamente richiesto.
N.B.: per la commercializzazione di funghi è necessaria una specifica
autorizzazione, ai sensi della legge 352/1993, del d.p.r. 376/1995
e della legge regionale 24/1997.
Dati
ed informazioni ulteriori
Il numero
di autorizzazioni per la produzione e commercializzazione degli alimenti
è, in Lombardia, molto alto.
Ciò è dovuto, nella maggioranza dei casi, a subentri di nuovi proprietari
su attività già avviate, modifiche di ragione sociale, trasferimenti,
interventi sui locali in cui si svolge l'attività.
Il numero elevato di pratiche avviato non sembra tuttavia comportare
problemi ai competenti uffici delle A.S.L., che riescono a concludere
i procedimenti nei termini previsti dalla vigente normativa.
Nodi critici
e prospettive di semplificazione
La
semplificazione introdotta dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in materia
di commercio - segnatamente per ciò che riguarda la liberalizzazione
delle licenze commerciali e la semplificazione delle tabelle merceologiche
- potrebbe, paradossalmente, comportare un aggravio del procedimento
riguardante i negozi di generi alimentari.
Venendo meno l'obbligo di dichiarare quale tipologia di alimenti è commercializzata,
potrebbe infatti sembrare che al titolare debba essere richiesto (per
prudenza) di acquisire il parere favorevole d'idoneità per tutte le
tipologie di alimenti.
Per contro, l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede la semplificazione
di numerosi procedimenti (cfr. allegato n. 1) che incidono sulla manipolazione
e sulla commercializzazione di sostanze alimentari.
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