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PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

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Principale normativa di riferimento

Sicurezza degli impianti:
  • regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (controllo della combustione e norme di sicurezza per apparecchi a pressione); - decreto ministeriale Lavoro 21 maggio 1974 (prove e verifiche dei recipienti e degli apparecchi a pressione);
  • decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni, impianti di messa a terra e difesa contro le scariche atmosferiche);
  • decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive CEE relative alle macchine; controllo apparecchi di sollevamento);
  • legge 24 ottobre 1942, n. 1415 (controllo ascensori);
  • decreto ministeriale Lavoro 1 dicembre 1975 (controllo generatori di calore per impianti di riscaldamento);
  • legge 5 marzo 1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli impianti, con particolare riferimento a quelli di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica negli immobili adibiti ad attività produttive).
Impiego di gas tossici:
  • regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (autorizzazione per detenzione e impiego di gas tossici);
Ambiente di lavoro:
  • decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro; notifica di nuovi impianti).
  • decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (disposizioni per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro).
Industrie insalubri:
  • art. 216 del T.U. leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);
  • decreto ministeriale Sanità 5 settembre 1994 (elenco industrie insalubri).
Rischi di incidenti rilevanti:
  • decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).
  • legge regionale 10 maggio 1990, n. 50 (funzioni di competenza regionale connesse col controllo delle attività produttive soggette a rischi di incidenti rilevanti).
  • decreto ministeriale Ambiente 13 maggio 1996 (attività industriali assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti).
  • legge 19 maggio 1997, n. 137 (sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 (relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).
Soggetti competenti:
  • I.S.P.E.S.L.: Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, per quanto riguarda il ricevimento delle denunce di installazione degli impianti nonché i relativi collaudi e omologazioni.
  • A.S.L., per la realizzazione dei controlli periodici per la sicurezza degli impianti omologati dall'I.S.P.E.S.L.;
per la verifica delle condizioni concernenti la detenzione e l'impiego dei gas tossici; per la verifica dei parametri concernenti la classificazione delle industrie insalubri; per il ricevimento delle notifiche di inizio attività per la verifica delle condizioni dell'ambiente di lavoro.
  • Prefettura, per l'autorizzazione alla detenzione e impiego di gas tossici, sulla base del parere dell'A.S.L..
  • Comune, per la classificazione di industria insalubre e per l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di montacarichi e ascensori.
  • Regione, per la determinazione delle prescrizioni che devono seguire le imprese che svolgono attività soggette a rischi di incidenti rilevanti.
Procedure autorizzative
  1. Apparecchi a pressione
    L'impresa che installa generatori di vapore, recipienti di vapore o recipienti per gas compressi deve presentare all'I.S.P.E.S.L. specifica denuncia di esercizio, in bollo, utilizzando la modulistica predisposta, e chiedere la visita ispettiva per la relativa omologazione.
    La visita dell'I.S.P.E.S.L. è volta ad accertare che i recipienti siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione nonché la rispondenza dei dispositivi di sicurezza alle norme tecniche vigenti. L'esito positivo della visita e della contestuale prova di funzionamento dà luogo a un verbale di verifica omologativa, che viene inviata anche all'A.S.L. affinché proceda a successive verifiche periodiche.
    Senza tale verbale l'apparecchio non può essere messo in funzione. Contestualmente al verbale di omologazione viene consegnato all'impresa anche un libretto sul quale dovranno essere annotati i controlli successivi.
    Il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano effettua circa 2300-2500 visite ispettive all'anno ed attualmente sconta un ritardo medio di 7-8 mesi tra la richiesta dell'impresa interessata e la realizzazione della verifica omologativa.
  2. Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
    Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività l'impresa con almeno un lavoratore dipendente deve presentare all'I.S.P.E.S.L. (modulistica già predisposta in carta semplice) la denuncia di regolare installazione dell'impianto di messa a terra e delle attrezzature di protezione dai fulmini. Compiuto questo adempimento, l'impresa può comunque operare.
    Il dipartimento provinciale dell'I.S.P.E.S.L. è tenuto a realizzare, entro due anni dalla denuncia, una visita ispettiva presso l'impresa, finalizzata al rilascio di un verbale di omologazione dell'impianto. Tale verbale è inviato anche all'A.S.L. per i successivi controlli periodici.
    Presso il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano esistono oggi circa 65.000 denunce giacenti; le verifiche rispettive realizzate annualmente sono 200-250, rivolte quasi esclusivamente a edifici adibiti ad attività scolastiche, ospedaliere e di pubblico spettacolo.
  3. Apparecchi di sollevamento
    L'impresa che installa e utilizza impianti ed apparecchi di sollevamento di persone o materiali (gru fisse e mobili, ponti, argani, ecc.) ha l'obbligo della denuncia all'I.S.P.E.S.L. ai sensi del d.p.r. 459/1996. Tale denuncia consiste in una dichiarazione di conformità della macchina omologata con marchio CE. L'impresa fatta la denuncia può operare. L'I.S.P.E.S.L. esegue il collaudo della macchina e rilascia un libretto delle verifiche dove sono annotati i dati di installazione, funzionamento e utilizzo. In seguito ne invia una copia all'A.S.L. per i periodici controlli di competenza.
    Le denunce presentate dalle imprese all'I.S.P.E.S.L., prima dell'entrata in vigore della direttiva macchina (d.p.r. 459/1996), consistevano in una relazione tecnica volta all'ottenimento del certificato di omologazione che, tuttora, con il libretto di verifica periodica, viene rilasciato dopo l'ispezione delle caratteristiche della macchina e del suo collaudo.
    Presso il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano vengono presentate annualmente ca. 1.500/1.600 nuove denunce e ve ne sono in giacenza ca. 7.000 per le quali occorre, ancora, il certificato di omologazione. Il dipartimento esegue sui dati complessivi, in un anno, ca. 800 controlli.
  4. Ascensori e montacarichi
    L'impresa che intende installare e utilizzare un ascensore presenta domanda in bollo al Comune, corredata della documentazione tecnica prescritta, onde conseguire la licenza di impianto e quella di esercizio. L'esame della documentazione e la visita ispettiva sono attuati dall'I.S.P.E.S.L., che rilascia al Comune anzitutto un "benestare al progetto " con il quale l'impresa è autorizzata - dal Comune stesso - a installare l'ascensore.
    Successivamente l'I.S.P.E.S.L. compie la visita ispettiva, che si conclude con un verbale di collaudo e il rilascio all'impresa del libretto di immatricolazione. Sulla base di tale verbale il comune emette la licenza di esercizio. L'A.S.L. attua successivamente periodiche verifiche e controlli.
    Per quanto riguarda i montacarichi industriali il collaudo è svolto dall'Ispettorato provinciale del lavoro, con le medesime procedure.
    Al dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano pervengono annualmente 1.200-1.500 richieste di visita ispettiva e attualmente giacciono oltre 12.000 pratiche arretrate, quasi tutte però riguardanti impianti civili.
  5. Generatori di calore per impianti di riscaldamento
    L'impresa presso cui viene installato l'impianto deve presentare la relativa denuncia e richiesta di omologazione all'I.S.P.E.S.L., che procede in una prima fase "all'esame e all'approvazione del progetto" (con tale approvazione l'impianto può essere messo in funzione) e successivamente alla visita ispettiva finalizzata all'omologazione dell'impianto stesso.
    L'I.S.P.E.S.L. invia il verbale di omologazione all'A.S.L. per la realizzazione dei controlli e delle verifiche periodiche.
    Al dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano pervengono annualmente circa 3.000-3.500 richieste per l'esame progetto e la successiva omologazione; sempre annualmente l'I.S.P.E.S.L. di Milano viene a effettuare solo 250-300 omologazioni, prioritariamente a impianti ubicati in strutture scolastiche e sanitarie. Oltre 50.000 sono le pratiche arretrate.
  6. Gas tossici
    L'impresa che intende detenere e impiegare gas tossici deve chiedere una specifica autorizzazione alla Prefettura che, a tal fine, si avvale del supporto tecnico della A.S.L..
    Mediamente il periodo temporale necessario per l'ottenimento di questa autorizzazione è di 90 giorni. Direttamente alla A.S.L. deve invece essere richiesto il certificato di idoneità per i singoli lavoratori che devono impiegare i gas tossici. Tale certificato è rilasciato previo il superamento di specifici esami, indetti ed espletati dalla stessa A.S.L.
  7. Sicurezza dell'ambiente di lavoro
    L'imprenditore che intende costruire, ampliare e riadattare un edificio per adibirlo a lavorazioni industriali cui si prevede debbano essere addetti più di tre lavoratori, è tenuto a darne notifica alla A.S.L.. Tale notifica deve contenere una descrizione delle lavorazioni, dei locali interessati e dei relativi impianti. Usualmente questa notifica viene allegata alla richiesta di Nulla Osta per l'inizio delle attività produttive, che deve essere presentata al Comune (cfr. scheda: Nulla Osta).
    L'A.S.L. può chiedere ulteriori dati o prescrivere modificazioni ai progetti presentati. Qualora tali richieste non pervengano all'impresa entro 30 giorni dalla notifica, gli impianti possono essere installati e l'impresa, ottenuto il Nulla Osta, può iniziare l'attività.
  8. Industrie insalubri
    L'impresa che avvia una nuova attività produttiva deve presentare all'A.S.L., per tramite del Comune, un questionario debitamente compilato e completato con la documentazione richiesta, riguardante le caratteristiche del ciclo produttivo e delle sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazione previste. In base a tali caratteristiche l'attività produttiva potrà essere classificata dal Comune, sulla base di una istruttoria tecnica della A.S.L., come "industria insalubre" e in quanto tale soggetta a particolari misure di prevenzione e controllo.
    L'avvenuta classificazione di appartenenza alle industrie insalubri è usualmente notificata dal Comune all'impresa contestualmente al rilascio del Nulla Osta per l'avvio dell'attività produttiva, mediamente entro tre mesi della consegna del questionario compilato da parte dell'impresa stessa.
  9. Attività industriale soggette a rischi di incidenti rilevanti
    Qualora l'impresa avvii un'attività produttiva il cui esercizio comporta la detenzione e l'utilizzo di determinate sostanze in quantità altrettanto determinate (da decreti ministeriali) deve presentare una "notifica" al Ministero dell'Ambiente ovvero una "dichiarazione" alla Regione (se le quantità delle sostanze sono inferiori a soglie individuate). Sulla base dell'analisi della documentazione allegata alla notifica o alla dichiarazione e di visite ispettive, gli enti citati, avvalendosi anche del supporto dell'A.S.L., dell'I.S.P.E.S.L. e dei Vigili del Fuoco, fissano le prescrizioni di prevenzione e di sicurezza che l'impresa è tenuta a seguire. Le imprese rientranti in questa tipologia (a rischio di incidente rilevante) in Lombardia sono attualmente 380; nel corso del 1998 sono pervenute alla Regione 4 nuove dichiarazioni relative ad altrettanti nuovi impianti produttivi.
Nodi critici

Le procedure autorizzative sopra indicate - soprattutto quelle relativa all'omologazione degli impianti - sono senza dubbio molto complesse e burocratizzate e anche per questo, come si è visto, spesso comportano rilevanti arretrati e giacenze di pratiche inevase. Occorre tuttavia sottolineare come proprio questa tipologia di procedimenti amministrativi sia oggetto già oggi di diffusi provvedimenti di semplificazione, sia in attuazione dell'art. 20 della legge n. 59/1997 "Bassanini 1", sia come recepimento di specifiche direttive comunitarie. Verrebbe così eliminata l'obbligatorietà della omologazione per gli impianti di messa a terra e della licenza di impianti e di esercizi per gli ascensori/montacarichi, mentre i collaudi degli altri impianti potranno essere realizzati a cura della stessa impresa, che ne comunicherà l'esito alla competente struttura pubblica. In ogni caso, con l'apertura degli Sportelli comunali e in attesa del compimento del processo di semplificazione sopra accennato, sembra importante mantenere e valorizzare le attuali strutture di informazione e di assistenza preventiva alle imprese funzionanti presso i dipartimenti locali dell'I.S.P.E.S.L. e presso numerose sedi delle A.S.L. In tale senso la Regione potrebbe promuovere specifici accordi-quadro tra questi Enti e i Comuni.