PROCEDURE AUTORIZZATIVE
RELATIVE ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
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Principale normativa di riferimento
Sicurezza
degli impianti:
- regio decreto
12 maggio 1927, n. 824 (controllo della combustione e norme di sicurezza
per apparecchi a pressione); - decreto ministeriale Lavoro 21 maggio
1974 (prove e verifiche dei recipienti e degli apparecchi a pressione);
- decreto del
presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione
degli infortuni, impianti di messa a terra e difesa contro le scariche
atmosferiche);
- decreto del
presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (regolamento per
l'attuazione delle direttive CEE relative alle macchine; controllo
apparecchi di sollevamento);
- legge 24 ottobre
1942, n. 1415 (controllo ascensori);
- decreto ministeriale
Lavoro 1 dicembre 1975 (controllo generatori di calore per impianti
di riscaldamento);
- legge 5 marzo
1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli impianti, con particolare
riferimento a quelli di distribuzione e utilizzazione dell'energia
elettrica negli immobili adibiti ad attività produttive).
Impiego di gas tossici:
- regio decreto
9 gennaio 1927, n. 147 (autorizzazione per detenzione e impiego di
gas tossici);
Ambiente di lavoro:
- decreto del
presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali
per l'igiene del lavoro; notifica di nuovi impianti).
- decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 (disposizioni per la sicurezza all'interno
dei luoghi di lavoro).
Industrie insalubri:
- art. 216 del
T.U. leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);
- decreto ministeriale
Sanità 5 settembre 1994 (elenco industrie insalubri).
Rischi di incidenti
rilevanti:
- decreto del
presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della
direttiva CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali).
- legge regionale
10 maggio 1990, n. 50 (funzioni di competenza regionale connesse col
controllo delle attività produttive soggette a rischi di incidenti
rilevanti).
- decreto ministeriale
Ambiente 13 maggio 1996 (attività industriali assoggettate all'obbligo
di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti
rilevanti).
- legge 19 maggio
1997, n. 137 (sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al d.p.r.
17 maggio 1988, n. 175 (relativo ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali).
Soggetti competenti:
- I.S.P.E.S.L.:
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, per
quanto riguarda il ricevimento delle denunce di installazione degli
impianti nonché i relativi collaudi e omologazioni.
- A.S.L., per
la realizzazione dei controlli periodici per la sicurezza degli impianti
omologati dall'I.S.P.E.S.L.;
per la verifica
delle condizioni concernenti la detenzione e l'impiego dei gas tossici;
per la verifica dei parametri concernenti la classificazione delle industrie
insalubri; per il ricevimento delle notifiche di inizio attività per
la verifica delle condizioni dell'ambiente di lavoro.
- Prefettura,
per l'autorizzazione alla detenzione e impiego di gas tossici, sulla
base del parere dell'A.S.L..
- Comune, per
la classificazione di industria insalubre e per l'autorizzazione all'impianto
e all'esercizio di montacarichi e ascensori.
- Regione, per
la determinazione delle prescrizioni che devono seguire le imprese
che svolgono attività soggette a rischi di incidenti rilevanti.
Procedure
autorizzative
- Apparecchi a
pressione
L'impresa che installa generatori di vapore, recipienti di vapore
o recipienti per gas compressi deve presentare all'I.S.P.E.S.L. specifica
denuncia di esercizio, in bollo, utilizzando la modulistica predisposta,
e chiedere la visita ispettiva per la relativa omologazione.
La visita dell'I.S.P.E.S.L. è volta ad accertare che i recipienti
siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione
nonché la rispondenza dei dispositivi di sicurezza alle norme tecniche
vigenti. L'esito positivo della visita e della contestuale prova di
funzionamento dà luogo a un verbale di verifica omologativa, che viene
inviata anche all'A.S.L. affinché proceda a successive verifiche periodiche.
Senza tale verbale l'apparecchio non può essere messo in funzione.
Contestualmente al verbale di omologazione viene consegnato all'impresa
anche un libretto sul quale dovranno essere annotati i controlli successivi.
Il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano effettua circa 2300-2500 visite
ispettive all'anno ed attualmente sconta un ritardo medio di 7-8 mesi
tra la richiesta dell'impresa interessata e la realizzazione della
verifica omologativa.
- Impianto di
messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività l'impresa con almeno un
lavoratore dipendente deve presentare all'I.S.P.E.S.L. (modulistica
già predisposta in carta semplice) la denuncia di regolare installazione
dell'impianto di messa a terra e delle attrezzature di protezione
dai fulmini. Compiuto questo adempimento, l'impresa può comunque operare.
Il dipartimento provinciale dell'I.S.P.E.S.L. è tenuto a realizzare,
entro due anni dalla denuncia, una visita ispettiva presso l'impresa,
finalizzata al rilascio di un verbale di omologazione dell'impianto.
Tale verbale è inviato anche all'A.S.L. per i successivi controlli
periodici.
Presso il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano esistono oggi circa
65.000 denunce giacenti; le verifiche rispettive realizzate annualmente
sono 200-250, rivolte quasi esclusivamente a edifici adibiti ad attività
scolastiche, ospedaliere e di pubblico spettacolo.
- Apparecchi di
sollevamento
L'impresa che installa e utilizza impianti ed apparecchi di sollevamento
di persone o materiali (gru fisse e mobili, ponti, argani, ecc.) ha
l'obbligo della denuncia all'I.S.P.E.S.L. ai sensi del d.p.r. 459/1996.
Tale denuncia consiste in una dichiarazione di conformità della macchina
omologata con marchio CE. L'impresa fatta la denuncia può operare.
L'I.S.P.E.S.L. esegue il collaudo della macchina e rilascia un libretto
delle verifiche dove sono annotati i dati di installazione, funzionamento
e utilizzo. In seguito ne invia una copia all'A.S.L. per i periodici
controlli di competenza.
Le denunce presentate dalle imprese all'I.S.P.E.S.L., prima dell'entrata
in vigore della direttiva macchina (d.p.r. 459/1996), consistevano
in una relazione tecnica volta all'ottenimento del certificato di
omologazione che, tuttora, con il libretto di verifica periodica,
viene rilasciato dopo l'ispezione delle caratteristiche della macchina
e del suo collaudo.
Presso il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano vengono presentate annualmente
ca. 1.500/1.600 nuove denunce e ve ne sono in giacenza ca. 7.000 per
le quali occorre, ancora, il certificato di omologazione. Il dipartimento
esegue sui dati complessivi, in un anno, ca. 800 controlli.
- Ascensori e
montacarichi
L'impresa che intende installare e utilizzare un ascensore presenta
domanda in bollo al Comune, corredata della documentazione tecnica
prescritta, onde conseguire la licenza di impianto e quella di esercizio.
L'esame della documentazione e la visita ispettiva sono attuati dall'I.S.P.E.S.L.,
che rilascia al Comune anzitutto un "benestare al progetto " con il
quale l'impresa è autorizzata - dal Comune stesso - a installare l'ascensore.
Successivamente l'I.S.P.E.S.L. compie la visita ispettiva, che si
conclude con un verbale di collaudo e il rilascio all'impresa del
libretto di immatricolazione. Sulla base di tale verbale il comune
emette la licenza di esercizio. L'A.S.L. attua successivamente periodiche
verifiche e controlli.
Per quanto riguarda i montacarichi industriali il collaudo è svolto
dall'Ispettorato provinciale del lavoro, con le medesime procedure.
Al dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano pervengono annualmente 1.200-1.500
richieste di visita ispettiva e attualmente giacciono oltre 12.000
pratiche arretrate, quasi tutte però riguardanti impianti civili.
- Generatori di
calore per impianti di riscaldamento
L'impresa presso cui viene installato l'impianto deve presentare la
relativa denuncia e richiesta di omologazione all'I.S.P.E.S.L., che
procede in una prima fase "all'esame e all'approvazione del progetto"
(con tale approvazione l'impianto può essere messo in funzione) e
successivamente alla visita ispettiva finalizzata all'omologazione
dell'impianto stesso.
L'I.S.P.E.S.L. invia il verbale di omologazione all'A.S.L. per la
realizzazione dei controlli e delle verifiche periodiche.
Al dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano pervengono annualmente circa
3.000-3.500 richieste per l'esame progetto e la successiva omologazione;
sempre annualmente l'I.S.P.E.S.L. di Milano viene a effettuare solo
250-300 omologazioni, prioritariamente a impianti ubicati in strutture
scolastiche e sanitarie. Oltre 50.000 sono le pratiche arretrate.
- Gas tossici
L'impresa che intende detenere e impiegare gas tossici deve chiedere
una specifica autorizzazione alla Prefettura che, a tal fine, si avvale
del supporto tecnico della A.S.L..
Mediamente il periodo temporale necessario per l'ottenimento di questa
autorizzazione è di 90 giorni. Direttamente alla A.S.L. deve invece
essere richiesto il certificato di idoneità per i singoli lavoratori
che devono impiegare i gas tossici. Tale certificato è rilasciato
previo il superamento di specifici esami, indetti ed espletati dalla
stessa A.S.L.
- Sicurezza dell'ambiente
di lavoro
L'imprenditore che intende costruire, ampliare e riadattare un edificio
per adibirlo a lavorazioni industriali cui si prevede debbano essere
addetti più di tre lavoratori, è tenuto a darne notifica alla A.S.L..
Tale notifica deve contenere una descrizione delle lavorazioni, dei
locali interessati e dei relativi impianti. Usualmente questa notifica
viene allegata alla richiesta di Nulla Osta per l'inizio delle attività
produttive, che deve essere presentata al Comune (cfr. scheda: Nulla
Osta).
L'A.S.L. può chiedere ulteriori dati o prescrivere modificazioni ai
progetti presentati. Qualora tali richieste non pervengano all'impresa
entro 30 giorni dalla notifica, gli impianti possono essere installati
e l'impresa, ottenuto il Nulla Osta, può iniziare l'attività.
- Industrie insalubri
L'impresa che avvia una nuova attività produttiva deve presentare
all'A.S.L., per tramite del Comune, un questionario debitamente compilato
e completato con la documentazione richiesta, riguardante le caratteristiche
del ciclo produttivo e delle sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazione
previste. In base a tali caratteristiche l'attività produttiva potrà
essere classificata dal Comune, sulla base di una istruttoria tecnica
della A.S.L., come "industria insalubre" e in quanto tale soggetta
a particolari misure di prevenzione e controllo.
L'avvenuta classificazione di appartenenza alle industrie insalubri
è usualmente notificata dal Comune all'impresa contestualmente al
rilascio del Nulla Osta per l'avvio dell'attività produttiva, mediamente
entro tre mesi della consegna del questionario compilato da parte
dell'impresa stessa.
- Attività industriale
soggette a rischi di incidenti rilevanti
Qualora l'impresa avvii un'attività produttiva il cui esercizio comporta
la detenzione e l'utilizzo di determinate sostanze in quantità altrettanto
determinate (da decreti ministeriali) deve presentare una "notifica"
al Ministero dell'Ambiente ovvero una "dichiarazione" alla Regione
(se le quantità delle sostanze sono inferiori a soglie individuate).
Sulla base dell'analisi della documentazione allegata alla notifica
o alla dichiarazione e di visite ispettive, gli enti citati, avvalendosi
anche del supporto dell'A.S.L., dell'I.S.P.E.S.L. e dei Vigili del
Fuoco, fissano le prescrizioni di prevenzione e di sicurezza che l'impresa
è tenuta a seguire. Le imprese rientranti in questa tipologia (a rischio
di incidente rilevante) in Lombardia sono attualmente 380; nel corso
del 1998 sono pervenute alla Regione 4 nuove dichiarazioni relative
ad altrettanti nuovi impianti produttivi.
Nodi
critici
Le
procedure autorizzative sopra indicate - soprattutto quelle relativa all'omologazione
degli impianti - sono senza dubbio molto complesse e burocratizzate e
anche per questo, come si è visto, spesso comportano rilevanti arretrati
e giacenze di pratiche inevase. Occorre tuttavia sottolineare come proprio
questa tipologia di procedimenti amministrativi sia oggetto già oggi di
diffusi provvedimenti di semplificazione, sia in attuazione dell'art.
20 della legge n. 59/1997 "Bassanini 1", sia come recepimento di specifiche
direttive comunitarie. Verrebbe così eliminata l'obbligatorietà della
omologazione per gli impianti di messa a terra e della licenza di impianti
e di esercizi per gli ascensori/montacarichi, mentre i collaudi degli
altri impianti potranno essere realizzati a cura della stessa impresa,
che ne comunicherà l'esito alla competente struttura pubblica. In ogni
caso, con l'apertura degli Sportelli comunali e in attesa del compimento
del processo di semplificazione sopra accennato, sembra importante mantenere
e valorizzare le attuali strutture di informazione e di assistenza preventiva
alle imprese funzionanti presso i dipartimenti locali dell'I.S.P.E.S.L.
e presso numerose sedi delle A.S.L. In tale senso la Regione potrebbe
promuovere specifici accordi-quadro tra questi Enti e i Comuni.
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