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PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PREVENZIONE INCENDI

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Principale normativa di riferimento
  • legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (nuove norme per l'organizzazione dei servizi incendi);
  • legge 26 luglio 1965, n. 966 (servizi tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco);
  • decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive integrazioni (determinazione delle attività soggette alla prevenzione incendi);
  • decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (regolamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi);
  • decreto del presidente della repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);
  • decreto ministeriale 4 maggio 1998 (contenutistica e modalità di presentazione delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi);
  • circolare n. 9 del ministero dell'interno del 5 maggio 1998, illustrativo del d.p.r. n. 37/1998.
Soggetto competente
  • comando provinciale dei vigili del fuoco, che riceve direttamente dall'impresa interessata sia la domanda per l'esame del progetto riguardante l'impianto, sia la richiesta del certificato di prevenzione incendi.
Iter per l'acquisizione del parere di conformità
  1. Presentazione del progetto di nuova attività o modifica di attività esistente.
    L'impresa che intende realizzare un nuovo impianto (o modificarne uno esistente) nella tipologia di lavorazione indicata nell'allegato al decreto ministeriale del 16 febbraio 1982, presenta preventivamente il progetto dell'impianto stesso al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con domanda in bollo volta a ottenere il parere di conformità dell'impianto alla normativa antincendio. La domanda e i relativi allegati devono essere redatti secondo modelli predisposti dal ministero dell'interno.
  2. L'istruttoria tecnica del comando provinciale dei vigili del fuoco e rilascio del parere di conformità (45 giorni, differibile a 90 in caso di particolare complessità del progetto).
    Il personale dell'ufficio prevenzione del comando provinciale compie previamente una istruttoria formale della domanda, per verificare la completezza documentale. Successivamente si procede all'esame tecnico. Nel caso sia necessario chiedere una integrazione alla documentazione presentata, il regolamento prevede la possibilità di interrompere (per una sola volta) il procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta. Nella generalità dei casi l'esame si deve concludere e il parere di conformità deve essere rilasciato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Solo in casi di comprovata necessità e, in particolare, qualora l'esame del progetto richieda studi specifici, ricerche e ulteriori approfondimenti, il termine può essere prorogato di altri 45 giorni. In tale caso il comando provinciale deve dare formale notizia all'impresa interessata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In ogni caso, ove il comando non si esprime nei termini prescritti (45 o 90 giorni), il progetto si intende respinto.
  3. Presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni antincendio.
    Con l'ottenimento del parere di conformità l'impresa completa le opere di cui al progetto approvato ed è tenuta a presentare al comando provinciale domanda di sopralluogo dei vigili del fuoco, finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Tuttavia, fatto salvo tale obbligo, l'impresa, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando, utilizzando la modulistica già predisposta, una dichiarazione corredata dalle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti col progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e s'impegna al rispetto degli obblighi di corretta manutenzione, protezione, informazione e formazione del personale, previsti dalla medesima normativa.
    Il comando è tenuto a rilasciare all'impresa contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
  4. Domanda di sopralluogo, finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi ( 90 giorni prorogabili a 135)
    La domanda di sopralluogo deve essere presentata dall'impresa non appena realizzato l'impianto, utilizzando la modulistica disponibile e allegando a corredo la stessa documentazione che accompagna la certificazione di conformità di cui sopra. Entro i successivi 90 giorni il comando provinciale deve effettuare sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa.
  5. Rilascio del certificato
    Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo, viene rilasciata all'impresa, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, in materia, il nulla osta all'esercizio dell'attività produttiva.
  6. Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (15 giorni)
    Alla scadenza del periodo di validità del certificato (di norma, 3/6 anni) l'impresa è tenuta a chiederne il rinnovo, utilizzando l'apposita modulistica e allegando una dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che la situazione non è cambiata rispetto a quella riscontrata dal comando alla data del rilascio del certificato in scadenza e che durante l'esercizio dell'attività ha osservato gli obblighi prescritti. La domanda di rinnovo deve essere accompagnata anche da una perizia giurata resa da un professionista, attestante l'efficienza dei dispositivi e impianti di protezione antincendi. Il comando provinciale, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a rilasciare il rinnovo del certificato.
Dati e nodi critici

I progetti presentati annualmente nella sola provincia di Milano, sono circa 4.500/5.000, riguardanti sia nuovi impianti che modificazioni di impianti esistenti.
Attualmente, in Lombardia e in particolare in provincia di Milano, risulta che il parere di conformità è rilasciato in tempi medi di 90 giorni, mentre, per la realizzazione del sopralluogo e il conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi, i tempi di attesa sono spesso superiori ai 12 mesi.
Anche per questo, è considerata appropriata, oltre che innovativa, la recentissima introduzione della dichiarazione dell'impresa attestante il rispetto delle prescrizioni antincendio, finalizzata a poter avviare da subito l'attività produttiva.
Due sembrano essere oggi le esigenze cui con l'attivazione dello sportello unico si dovrebbe prestare specifica attenzione:
  • l'esigenza di confermare e, anzi, diffondere le "buone prassi" oggi già presenti in alcuni comandi (ad esempio in quello di Milano) consistenti nell'agevolare l'esame preventivo e informale dei progetti fin dalla fase di prima elaborazione da parte dei professionisti incaricati dall'impresa. Tale comportamento consente, di fatto, di risparmiare tempo e risorse, sia per l'impresa, sia per gli uffici competenti del comando: infatti, oltre il 90% dei progetti così "orientati" e poi formalmente presentati, viene approvato nei tempi prescritti (45 o 90 giorni);
  • l'esigenza di definire tempi e modalità operative non peggiorative, rispetto alle attuali, nella consegna dei progetti e delle domande dall'impresa al comune e nei relativi "ritorni" da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, quando entrerà in vigore il procedimento unificato e sarà funzionante lo sportello unico comunale.