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PROCEDIMENTO
RELATIVO ALLA PREVENZIONE INCENDI
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Principale normativa di riferimento
- legge 27 dicembre
1941, n. 1570 (nuove norme per l'organizzazione dei servizi incendi);
- legge 26 luglio
1965, n. 966 (servizi tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- decreto ministeriale
16 febbraio 1982 e successive integrazioni (determinazione delle attività
soggette alla prevenzione incendi);
- decreto del
presidente della repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (regolamento dei
servizi di prevenzione e vigilanza antincendi);
- decreto del
presidente della repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (regolamento di semplificazione
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);
- decreto ministeriale
4 maggio 1998 (contenutistica e modalità di presentazione delle domande
per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi);
- circolare n.
9 del ministero dell'interno del 5 maggio 1998, illustrativo del d.p.r.
n. 37/1998.
Soggetto
competente
- comando provinciale
dei vigili del fuoco, che riceve direttamente dall'impresa interessata
sia la domanda per l'esame del progetto riguardante l'impianto, sia
la richiesta del certificato di prevenzione incendi.
Iter
per l'acquisizione del parere di conformità
- Presentazione
del progetto di nuova attività o modifica di attività esistente.
L'impresa che intende realizzare un nuovo impianto (o modificarne
uno esistente) nella tipologia di lavorazione indicata nell'allegato
al decreto ministeriale del 16 febbraio 1982, presenta preventivamente
il progetto dell'impianto stesso al comando provinciale dei vigili
del fuoco competente per territorio, con domanda in bollo volta a
ottenere il parere di conformità dell'impianto alla normativa antincendio.
La domanda e i relativi allegati devono essere redatti secondo modelli
predisposti dal ministero dell'interno.
- L'istruttoria
tecnica del comando provinciale dei vigili del fuoco e rilascio del
parere di conformità (45 giorni, differibile a 90 in caso di particolare
complessità del progetto).
Il personale dell'ufficio prevenzione del comando provinciale compie
previamente una istruttoria formale della domanda, per verificare
la completezza documentale. Successivamente si procede all'esame tecnico.
Nel caso sia necessario chiedere una integrazione alla documentazione
presentata, il regolamento prevede la possibilità di interrompere
(per una sola volta) il procedimento, che riprenderà a decorrere dalla
data di perfezionamento della richiesta. Nella generalità dei casi
l'esame si deve concludere e il parere di conformità deve essere rilasciato
entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Solo in casi di
comprovata necessità e, in particolare, qualora l'esame del progetto
richieda studi specifici, ricerche e ulteriori approfondimenti, il
termine può essere prorogato di altri 45 giorni. In tale caso il comando
provinciale deve dare formale notizia all'impresa interessata entro
15 giorni dalla presentazione della domanda. In ogni caso, ove il
comando non si esprime nei termini prescritti (45 o 90 giorni), il
progetto si intende respinto.
- Presentazione
da parte dell'impresa di una dichiarazione attestante il rispetto
delle prescrizioni antincendio.
Con l'ottenimento del parere di conformità l'impresa completa le opere
di cui al progetto approvato ed è tenuta a presentare al comando provinciale
domanda di sopralluogo dei vigili del fuoco, finalizzata al rilascio
del certificato di prevenzione incendi. Tuttavia, fatto salvo tale
obbligo, l'impresa, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando,
utilizzando la modulistica già predisposta, una dichiarazione corredata
dalle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti col progetto
approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni
vigenti in materia di sicurezza antincendio e s'impegna al rispetto
degli obblighi di corretta manutenzione, protezione, informazione
e formazione del personale, previsti dalla medesima normativa.
Il comando è tenuto a rilasciare all'impresa contestuale ricevuta
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce,
ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attività.
- Domanda di sopralluogo,
finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi ( 90
giorni prorogabili a 135)
La domanda di sopralluogo deve essere presentata dall'impresa non
appena realizzato l'impianto, utilizzando la modulistica disponibile
e allegando a corredo la stessa documentazione che accompagna la certificazione
di conformità di cui sopra. Entro i successivi 90 giorni il comando
provinciale deve effettuare sopralluogo per accertare il rispetto
delle prescrizioni nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato per una sola
volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa.
- Rilascio del
certificato
Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo, viene
rilasciata all'impresa, in caso di esito positivo, il certificato
di prevenzione incendi che costituisce, in materia, il nulla osta
all'esercizio dell'attività produttiva.
- Domanda di rinnovo
del certificato di prevenzione incendi (15 giorni)
Alla scadenza del periodo di validità del certificato (di norma, 3/6
anni) l'impresa è tenuta a chiederne il rinnovo, utilizzando l'apposita
modulistica e allegando una dichiarazione del responsabile dell'attività
attestante che la situazione non è cambiata rispetto a quella riscontrata
dal comando alla data del rilascio del certificato in scadenza e che
durante l'esercizio dell'attività ha osservato gli obblighi prescritti.
La domanda di rinnovo deve essere accompagnata anche da una perizia
giurata resa da un professionista, attestante l'efficienza dei dispositivi
e impianti di protezione antincendi. Il comando provinciale, sulla
base della documentazione prodotta, provvede entro 15 giorni dalla
presentazione della domanda a rilasciare il rinnovo del certificato.
Dati
e nodi critici
I
progetti presentati annualmente nella sola provincia di Milano, sono
circa 4.500/5.000, riguardanti sia nuovi impianti che modificazioni
di impianti esistenti.
Attualmente, in Lombardia e in particolare in provincia di Milano, risulta
che il parere di conformità è rilasciato in tempi medi di 90 giorni,
mentre, per la realizzazione del sopralluogo e il conseguente rilascio
del certificato di prevenzione incendi, i tempi di attesa sono spesso
superiori ai 12 mesi.
Anche per questo, è considerata appropriata, oltre che innovativa, la
recentissima introduzione della dichiarazione dell'impresa attestante
il rispetto delle prescrizioni antincendio, finalizzata a poter avviare
da subito l'attività produttiva.
Due sembrano essere oggi le esigenze cui con l'attivazione dello sportello
unico si dovrebbe prestare specifica attenzione:
- l'esigenza di
confermare e, anzi, diffondere le "buone prassi" oggi già presenti
in alcuni comandi (ad esempio in quello di Milano) consistenti nell'agevolare
l'esame preventivo e informale dei progetti fin dalla fase di prima
elaborazione da parte dei professionisti incaricati dall'impresa.
Tale comportamento consente, di fatto, di risparmiare tempo e risorse,
sia per l'impresa, sia per gli uffici competenti del comando: infatti,
oltre il 90% dei progetti così "orientati" e poi formalmente presentati,
viene approvato nei tempi prescritti (45 o 90 giorni);
- l'esigenza di
definire tempi e modalità operative non peggiorative, rispetto alle
attuali, nella consegna dei progetti e delle domande dall'impresa
al comune e nei relativi "ritorni" da parte del comando provinciale
dei vigili del fuoco, quando entrerà in vigore il procedimento unificato
e sarà funzionante lo sportello unico comunale.
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