PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA URBANISTICA
E'
possibile scaricare l'intero testo in formato DOC
oppure in formato PDF  |
| (per
poter visualizzare il file in PDF è necessario aver installato
Acrobat Reader scaricabile cliccando QUI
) |
Principale normativa di riferimento
- legge 17 agosto
1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 disciplina
urbanistica);
- legge 28 gennaio
1977, n. 10 (edificabilità dei suoli);
- legge 3 gennaio
1978, n. 1 (procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti
e costruzioni industriali;
- legge 8 luglio
1986, n. 349 e decreto del presidente del consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377 (impatto ambientale);
- legge 23 dicembre
1996, n. 662 (semplificazione del procedimento per la concessione
edilizia e per l'agibilità, individuazione degli interventi sottoposti
a denuncia d'inizio attività);
- legge regionale
15 aprile 1975, n. 51 (disciplina urbanistica regionale);
- legge regionale
22 dicembre 1989, n. 80 (legge forestale regionale);
- legge regionale
9 giugno 1997, n. 18 (semplificazione in materia di tutela dei beni
ambientali e dei piani paesistici);
- legge regionale
23 giugno, 1997, n. 23 (semplificazione procedure in materia di piani
urbanistici e regolamenti edilizi);
- legge regionale
24 novembre 1997, n. 41 (prevenzione rischio idrogeologico e sismico);
- deliberazione
della giunta regionale 25 settembre 1998, n. 38573 (criteri e indirizzi
generali per i regolamenti edilizi comunali).
- deliberazione
della giunta regionale 2 novembre 1998, n. 39305 (valutazione d'impatto
ambientale regionale).
Soggetto
competente
- il comune è
competente in materia urbanistica (adozione piano regolatore generale
e sue varianti, con approvazione della giunta regionale);
è titolare del rilascio di concessione ed autorizzazione edilizia;
riceve la denuncia d'inizio attività;
è titolare del rilascio dell'autorizzazione in caso di vincolo paesistico;
- lo stato, previo
parere della regione, è titolare della valutazione d'impatto ambientale
di rilievo nazionale;
- la regione è
titolare della valutazione d'impatto ambientale di rilievo regionale;
è titolare del rilascio di autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico
per opere di competenza statale e regionale, miniere, impianti di
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi ed altri impianti di smaltimento
di rifiuti in assenza dei relativi piani provinciali;
- la provincia
è titolare del rilascio di autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico
per cave, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani compresi
nei rispettivi piani provinciali;
- l'autorità forestale
(parco, comunità montana, provincia) è competente al rilascio di autorizzazione
paesistica e in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi
effettuati nel territorio di competenza;
- la Soprintendenza
(di Milano per i territori delle province di Bergamo, Como, Lecco,
Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese; di Brescia per i territori delle
province di Brescia, Cremona, Mantova) è competente al rilascio del
parere in materia di vincolo monumentale.
Iter
per la variante allo strumento urbanistico comunale
La
richiesta di variante al piano regolatore generale si rende necessaria
qualora un'impresa presenti un progetto d'insediamento che non rispetti
le previsioni del piano stesso.
- Adozione della
variante al p.r.g.
Il consiglio comunale adotta la variante, mediante una deliberazione
da approvarsi a maggioranza semplice.
- Pubblicazione
(30 giorni / 30 giorni)
L'atto è pubblicato, a cura del comune, per trenta giorni. Nei successivi
trenta giorni, i soggetti interessati possono presentare osservazioni.
- Controdeduzioni
Le osservazioni presentate sono in seguito valutate dal consiglio
comunale che decide se accoglierle integrandole nella deliberazione
della variante ovvero respingerle con motivazione espressa.
- Approvazione
La deliberazione - comprensiva delle osservazioni accolte e delle
controdeduzioni del comune - è trasmessa alla regione per l'approvazione
(ad esclusione delle fattispecie normate dalla legge regionale 23/1997).
Per i comuni compresi nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale
del lodigiano, l'ente competente all'approvazione è la provincia,
ai sensi della legge regionale 10/1992.
Iter
per la richiesta di concessione edilizia
-
Istanza
La pratica per la concessione edilizia ha inizio con la presentazione,
da parte del legale rappresentante dell'impresa, dell'istanza, comprensiva
della documentazione necessaria all'istruttoria di competenza dei
diversi uffici.
Sono pertanto allegati:
-
relazione tecnica, ove richiesta;
-
grafici esplicativi (piante, sezioni, prospetti, relativi allo
stato di fatto e allo stato finale delle opere progettate)
-
stralcio di zona del p.r.g., con l'identificazione dell'area interessata;
-
calcoli planivolumetrici;
-
schema delle fognature;
-
provvista dell'acqua potabile;
-
sistema di smaltimento di rifiuti solidi urbani;
-
calcolo del costo di costruzione e degli oneri;
-
computo metrico delle opere;
-
dichiarazione di conformità alla normativa vigente (in materia
di installazione di impianti tecnologici, di abbattimento di barriere
architettoniche, di contenimento dei consumi energetici, ecc.)
ed al regolamento d'igiene;
-
atto di proprietà/titolo di possesso (anche in copia);
-
impegnativa cessione aree a sedime stradale (se dovuta);
-
impegnativa cessione aree a standard (se dovuta);
-
altra documentazione prescritta per particolari interventi (parere
dell'A.S.L. o di aziende di gestione dei servizi o della Soprintendenza,
visto dei vigili del fuoco, concessione in sanatoria, documentazione
fotografica, ecc.);
-
dati relativi all'immobile (ubicazione, mappali, tipologia d'intervento)
ed ai soggetti coinvolti (titolare della concessione, progettista
delle opere, esecutore dei lavori, direttore dei lavori, soggetto
che ha calcolato cementi armati).
La
documentazione tecnica prodotta deve essere vistata da un professionista
tecnico competente. Di norma, il comune fornisce l'elenco della documentazione
necessaria perché la richiesta sia completa ed una modulistica che
consente di semplificare gli adempimenti imposti dalla vigente normativa.
- Istruttoria
(60/120 giorni)
L'istruttoria è svolta dagli uffici comunali, per gli aspetti urbanistici,
e dagli uffici dell'A.S.L., per gli aspetti igienico - sanitari. in
particolare, il comune verifica la conformità del progetto al piano
regolatore generale, alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento
edilizio. L'A.S.L. verifica invece la conformità al regolamento d'igiene
vigente.
In tale fase è possibile la richiesta di integrazione della documentazione
interessata, che può essere effettuata dagli uffici comunali una sola
volta, con interruzione del procedimento: il calcolo del termine per
l'emissione del provvedimento riprende dalla data di ricevimento delle
integrazioni.
In alcuni comuni la prassi ha indotto a delegare l'A.S.L. ad effettuare
direttamente all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione
presentata, qualora le informazioni richieste attengano agli aspetti
igienico -sanitari oggetto delle verifiche che l'A.S.L. stessa deve
espletare. Ciò nell'intento di ridurre i tempi, nella consapevolezza
che il comune resta sempre il titolare del rilascio del provvedimento
conclusivo ed al comune compete quindi la conclusione del procedimento
nel termine prescritto dalla normativa.
N.B.: il termine istruttorio è fissato in sessanta giorni per i comuni
con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e centoventi giorni per
i comuni con popolazione superiore.
- Vaglio della
commissione edilizia
La legge 1150/1942 prevede che la commissione edilizia comunale (organismo
tecnico - consultivo) esprima un proprio parere ai fini del rilascio
della concessione edilizia, che non si limita ad una verifica di conformità
urbanistica, ma attiene alla qualità progettuale, valutata sulla base
della valutazione emergente dall'istruttoria operata dagli uffici.
- Rilascio della
concessione edilizia
Il responsabile della struttura tecnica del comune rilascia la concessione
edilizia, nella quale sono calcolati gli oneri di urbanizzazione ed
eventualmente dettate prescrizioni cui il titolare della concessione
stessa deve attenersi in fase di realizzazione del progetto.
Sino al 1997 la concessione edilizia era rilasciata dal sindaco, nella
generalità dei comuni. La legge 127/1997 ha innovato, nell'ottica
di distinguere il ruolo di indirizzo degli amministratori dalle competenze
gestionali che fanno capo alla struttura burocratica (nei comuni di
minori dimensioni, tale innovazione non è stata indolore, in quanto
il titolare del rilascio della concessione risulta essere un funzionario
di medio livello).
- Poteri sostitutivi
Qualora il comune non rilasci la concessione entro il termine prescritto
dalla legge, il richiedente ha facoltà di diffidare il comune stesso
a provvedere; in caso di inerzia, il competente assessorato regionale
nomina un commissario ad acta, che deve concludere il procedimento
entro trenta giorni dalla nomina.
Iter
per la denuncia d'inizio attività (d.i.a.)
La legge
662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle
opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l'istituto
della dichiarazione d'inizio attività, che consente, nei fatti, all'impresa
di agire senza che il comune dia il proprio esplicito assenso mediante
l'emissione formale di un atto.
Sono esclusi dalla procedura semplificata l'esecuzione di lavori interessanti:
- beni soggetti
a vincolo paesistico con provvedimento amministrativo (è invece consentita
la d.i.a. sui beni sottoposti a vincolo paesistico in base alla legge
431/1985 "Galasso" e, in ogni caso, per l'esecuzione di opere escluse
dal regime autorizzatorio di natura paesistica);
- beni soggetti
a vincolo monumentale.
- Denuncia d'inizio
attività (20 giorni prima dell'inizio dei lavori)
L'impresa presenta al comune una dichiarazione d'inizio di opere edilizie
individuate dalla legge (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, recinzioni, impianti tecnologici, opere interne, eliminazione
di barriere architettoniche) relative ad un immobile esistente, che
devono essere descritte sinteticamente. La dichiarazione è corredata
dell'asseverazione di un tecnico competente che dichiara il rispetto
della normativa urbanistica comunale e della normativa in materia
di sicurezza ed igienico sanitaria; il tecnico dichiara inoltre che
le opere rientrano nella casistica in oggetto. Alla dichiarazione
sono allegati grafici esplicativi, lo stralcio del p.r.g., fotografie
ed altra documentazione necessaria per l'istruttoria degli uffici
comunali.
- Verifica di
conformità
Gli uffici del comune e dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze,
verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa
la regolamentazione urbanistica comunale).
Nel caso in cui si verificano difformità tra le opere realizzate e
le dichiarazioni contenute nella d.i.a., l'amministrazione comunale
commina sanzioni amministrative specifiche.
Nel caso di falsità della dichiarazione, l'amministrazione comunale
ne dà notizia all'autorità giudiziaria ed all'ordine professionale
del tecnico che ha sottoscritto l'asseverazione.
- Inizio lavori
Trascorsi venti giorni dalla dichiarazione d'inizio attività, l'impresa
può dare l'avvio ai lavori.
Il comune può chiedere all'impresa una ulteriore dichiarazione contestuale
all'avvio dei lavori, cui corrisponde un sopralluogo di un funzionario
comunale a ciò deputato, che constata l'effettivo inizio dell'attività.
N.B.: i tempi molto contenuti della procedura in oggetto fanno sì
che la verifica possa completarsi dopo l'inizio dei lavori di realizzazione.
Iter
per l'autorizzazione edilizia
L'autorizzazione
edilizia deve essere richiesta al comune nei casi di manutenzione del
patrimonio edilizio esistente esclusi dal campo di applicazione della
denuncia d'inizio attività (un numero molto limitato di casi, indicati
al precedente punto 5) ovvero quando, pur potendosi applicare la normativa
d.i.a., il richiedente decida di non ricorrervi.
Nei fatti, l'istituto è ormai scarsamente utilizzato.
- Istanza La pratica
si attiva con la presentazione dell'istanza, che deve essere corredata
dalla documentazione necessaria per l'istruttoria degli uffici:
- relazione
tecnica, ove richiesta;
- grafici
esplicativi (piante, sezioni, prospetti, relativi allo stato di
fatto e allo stato finale delle opere progettate);
- stralcio
di zona del p.r.g., con l'identificazione dell'area interessata;
- schema delle
fognature;
- dichiarazione
di conformità alla normativa vigente (in materia di installazione
di impianti tecnologici, di abbattimento di barriere architettoniche,
ecc.) ed al regolamento d'igiene;
- atto di
proprietà/titolo di possesso (anche in copia);
- domanda
formazione parcheggi;
- impegnativa
cessione aree a sedime stradale;
- altra documentazione
prescritta per particolari interventi (parere dell'A.S.L. o di
aziende di gestione dei servizi o della Soprintendenza, visto
dei vigili del fuoco, concessione in sanatoria, documentazione
fotografica, ecc.);
- deposito
cauzionale per manomissione suolo pubblico;
- dati relativi
all'immobile (ubicazione, tipologia d'intervento) ed ai soggetti
coinvolti (titolare della concessione, progettista delle opere,
esecutore dei lavori, direttore dei lavori, calcolatore cementi
armati).
- Istruttoria
(60 giorni)
Gli uffici del comune e dell'A.S.L. dispongono di sessanta giorni
per le verifiche di competenza, non dissimili, nel merito, da quelle
espletate ai fini del rilascio della concessione.
- Rilascio dell'autorizzazione
L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile della struttura tecnica
del comune ed è gratuita. Nell'autorizzazione, se necessario, possono
essere dettate al richiedente prescrizioni cui lo stesso deve attenersi
in sede di realizzazione delle opere.
In caso di mancato rilascio entro il termine prescritto (sessanta
giorni), scatta il silenzio - assenso.
Valutazione
d'impatto ambientale (v.i.a.) nazionale
Sono interessate
dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale (istituita con direttiva
comunitaria 85/337 del 27 giugno 1985) le imprese che eseguono i grandi
progetti individuati dagli elenchi riportati dal d.p.c.m. 377/1998, dal
d.p.r. 12 aprile 1996 nonché da altre leggi settoriali (legge 240/1990;
legge 380/1990; legge 9/1991; legge 412 /1991; legge 212/1992; d.lgs.
100/1992; legge 211/1992; legge 220/1992; legge 36/1994).
- Deposito studio
d'impatto
Le imprese che verificano la necessità di acquisire la valutazione
d'impatto ambientale (in quanto la tipologia d'impresa è tra quelle
individuate in tal senso dalla vigente normativa) devono presentare
alla regione uno studio d'impatto; contestualmente devono provvedere
alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale della notizia
del deposito dello studio d'impatto.
- Istruttoria
regionale
Gli uffici regionali provvedono a trasmettere al ministero per l'ambiente
una comunicazione del deposito dello studio d'impatto e si attivano
per ottenere i pareri di tutti gli enti locali coinvolti. A tal fine
è convocata una conferenza di concertazione. La determinazione della
conferenza si configura quale proposta di deliberazione della giunta
regionale.
- Parere regionale
La giunta regionale delibera il parere sullo studio d'impatto e lo
trasmette al ministero dell'ambiente.
- Giudizio di
valutazione d'impatto ambientale
Il ministero dell'ambiente esprime il giudizio d'impatto ambientale
sulla base del parere espresso dalla regione. Le valutazioni d'impatto
ambientale effettuate dal ministero per l'ambiente per progetti localizzati
in Lombardia dal 1988 ad oggi sono state 48.
Valutazione
d'impatto ambientale (v.i.a.) regionale
In attesa
del recepimento con legge dei contenuti e procedure di valutazione d'impatto
ambientale relativamente ai progetti indicati negli allegati A e B del
d.p.r. 12 aprile 1996, la giunta regionale ha applicato (con d.g.r. 2
novembre 1998, n. 39305) le procedure di verifica e di valutazione d'impatto
ambientale regionale.
Procedura di verifica
La procedura di verifica si applica esclusivamente ai progetti
indicati nell'allegato B del richiamato d.p.r. (impianti, progetti e cicli
di lavorazione che interessano agricoltura, lavorazione di metalli, industria
energetica, alimentare, tessile, industria della gomma, della carta, del
legno, del cuoio, delle materie plastiche) non ricadenti neppure parzialmente
in aree naturali protette nazionali ovvero in parchi naturali regionali,
riserve o monumenti naturali regionali istituiti ai sensi della legge
regionale 30 novembre 1983, n.86 e successive modifiche ed integrazioni.
Tali progetti non sono subordinate automaticamente alla procedura di v.i.a.,
ma è necessaria una verifica preliminare.
- Deposito relazione
La relazione sugli effetti ambientali deve essere presentata alla
regione, corredata dalla descrizione del progetto, dei dati necessari
all'individuazione ed alla valutazione degli effetti principali.
- Istruttoria
(60 giorni)
Gli uffici valutano il progetto sulla base della documentazione presentata
ed in riferimento agli elementi contenuti nel d.p.r. 12 aprile 1996,;
in questa fase possono essere individuate le prescrizioni (mitigazione
dell'impatto, monitoraggio delle opere e dell'impatto) da dettare
al richiedente, che è tenuto ad adeguarsi in fase di realizzazione
del progetto.
- Esclusione dalla
procedura di v.i.a. regionale
L'istruttoria si conclude con la determinazione dell'esclusione dalla
procedura di v.i.a. regionale ovvero l'assoggettamento all'iter di
v.i.a. regionale. La determinazione è assunta con deliberazione della
giunta regionale. E' previsto che, in caso di decorso infruttuoso
del termine, il progetto si intenda escluso dalla procedura di v.i.a.
regionale.
Procedura
di valutazione d'impatto ambientale regionale
La procedura si applica ai progetti indicati nell'allegato
A del d.p.r. 12 aprile 1996 (stoccaggio di prodotti chimici pericolosi,
impianti d'incenerimento e trattamento rifiuti con capacità superiore
a 100 tonnellate/giorno, discariche di rifiuti speciali, centri di stoccaggio
provvisorio di rifiuti speciali, impianti di depurazione acque con potenzialità
superiore a !00.000 abitanti equivalenti,ecc.), ai progetti indicati nell'allegato
B del richiamato d.p.r., qualora ricadano anche parzialmente in aree naturali
protette nazionali ovvero in riserve o parchi naturali regionali individuati
dalla legge regionale 30 novembre 1983, n.86 e successive modifiche ed
integrazioni; a questi si aggiungono i progetti che, a seguito della procedura
di verifica, sono risultati soggetti alla v.i.a. regionale.
Sono esclusi dalla valutazione d'impatto ambientale regionale gli interventi
disposti in via d'urgenza.
- Deposito della
richiesta di giudizio di compatibilità
La richiesta di giudizio di compatibilità deve essere presentata alla
regione unitamente alla copia del progetto, dello studio d'impatto
ambientale e della sintesi non tecnica di cui all'art. 5, comma 1
ed all'art. 8, comma 2, lettera a), del d.p.r. più volte richiamato.
Lo studio d'impatto ambientale deve contenere tutte le informazioni
necessarie all'istruttoria regionale.
Copia della richiesta e di tutta la documentazione allegata è trasmessa
dal richiedente alla provincia ed a tutti i comuni interessati (nonché
all'ente gestore delle aree naturali protette nel caso in cui l'intervento
sia localizzato in una di tali aree).
Il richiedente deve contestualmente dare notizia del deposito mediante
pubblicazione in tal senso su un quotidiano provinciale (della provincia
dove è localizzato l'intervento) o regionale.
- Presentazione
delle osservazioni (45 giorni)
Chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili
effetti dell'intervento può presentare alla regione osservazioni sull'opera,
nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul quotidiano.
- Acquisizioni
dei pareri (60 giorni)
Gli enti a cui la richiesta e la documentazione è stata trasmessa
in copia dispongono di sessanta giorni (dalla data di trasmissione)
per esprimere il proprio parere. Qualora il parere non sia espresso
nel termine, la regione può comunque emettere il giudizio di compatibilità
ambientale.
- Istruttoria
(90 giorni)
Gli uffici dispongono di novanta giorni dal termine per l'espressione
di parere da parte degli enti interessati per svolgere l'istruttoria;
in questa fase è possibile, qualora si renda necessario, chiedere
(per una sola volta) l'integrazione della documentazione. Tale richiesta
interrompe il termine per la conclusione del procedimento, che riprende
a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
Nel caso in cui l'integrazione non sia presentata, non si dà ulteriore
corso alla procedura.
E' facoltà dell'amministrazione:
- stabilire
una proroga del termine (ulteriori sessanta giorni), in caso di
complessità del progetto;
- indire una
conferenza di servizi.
- Giudizio di
compatibilità
La giunta regionale delibera il giudizio di compatibilità ambientale,
che è vincolante. Tale giudizio può contenere prescrizioni per la
mitigazione ed il monitoraggio dell'impatto ed è espresso prima dell'atto
amministrativo che autorizza la realizzazione del progetto e, comunque,
prima dell'inizio dei lavori.
La deliberazione della giunta regionale è comunicata ai soggetti titolari
del progetto ed a tutte le amministrazioni competenti; è inoltre pubblicata,
in estratto, sul Bollettino ufficiale della regione.
Vincoli
In presenza di vincolo (paesistico, monumentale, idrogeologico)
il progetto deve essere specificamente autorizzato dalla competente autorità.
Il soggetto si rivolge direttamente all'autorità competente (cfr. punto
2), che risponde nei termini prescritti dalla vigente normativa, ove espressi.
A tale proposito è da ricordare che la Soprintendenza, competente ad esprimere
un nulla osta in materia di vincolo monumentale (storico, artistico, architettonico),
non ha un termine per l'espressione del parere.
L'autorizzazione può contenere prescrizioni cui il soggetto si deve attenere
in fase di realizzazione.
- Istanza per
l'acquisizione di un'autorizzazione paesistica
Il richiedente presenta al comune un'istanza ai sensi della legge
regionale 18/1997, corredata da una relazione.
- Istruttoria
paesistica (60 giorni)
Gli uffici verificano la coerenza con gli atti di pianificazione paesistica
o di apposizione del vincolo.
La commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia
di tutela ambientale, esprime il proprio parere; al verbale è allegata
la relazione paesistico-ambientale redatta dagli esperti.
- Rilascio dell'autorizzazione
paesistica
In caso di parere favorevole della commissione edilizia, è rilasciata
l'autorizzazione e può essere rilasciato il provvedimento urbanistico.
- Annullamento
La Soprintendenza dispone di un termine (perentorio) di sessanta giorni
per procedere all'eventuale annullamento delle autorizzazioni paesistiche
(solo per vizi di legittimità dell'atto autorizzatorio: non è consentito
entrare nel merito del progetto).
Nodi
critici e prospettive di semplificazione
La materia
è stata di recente oggetto di intervento del legislatore statale e regionale.
Di particolare rilevanza, oltre all'introduzione dell'istituto della denuncia
d'inizio attività operata dalla legge 662/1996, sono le leggi regionali
(18/1997 e 23/1997) che hanno semplificato le procedure rispettivamente
in materia di tutela di beni ambientali e di piani paesistici ed in materia
di piani urbanistici e regolamenti edilizi; la deliberazione della giunta
regionale che detta i criteri per la redazione degli strumenti urbanistici
comunali integra il quadro degli indirizzi regionali.
Il decentramento delle competenze in materia urbanistica si completerà
mediante l'approvazione del progetti di legge n. 505, attuativo del d.lgs.
112/1998: le disposizioni in esso contenute prevedono infatti il trasferimento
ai comuni delle funzioni relative all'approvazione dei piani regolatori
comunali, dei piani attuativi e delle relative varianti. Le procedure
ivi individuate fissano tempi certi e brevi per l'approvazione degli strumenti
comunali e garantiscono la compatibilità degli stessi al piano territoriale
di coordinamento provinciale (dallo stesso provvedimento definito nei
contenuti e nelle procedure di approvazione).
Si ritiene che l'approvazione del richiamato progetto di legge comporterà
una reale accelerazione delle procedure in materia urbanistica, considerato
che l'attuale lentezza è spesso determinata dalla necessità di un'istruttoria
regionale (un solo servizio della direzione generale regionale è competente
per e verifiche di tutti gli strumenti urbanistici di 1.546 comuni).
|