PROCEDURE PER
L’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA
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Principale normativa di riferimento
- decreto del
presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (normativa quadro);
- decreto del
ministro dell’ambiente 12 luglio 1990 (limiti di emissione per impianti
esistenti);
- decreto del
presidente della repubblica 25 luglio 1991 (esonero per impianti ad
inquinamento poco significativo e possibilità di autorizzazione
in via generale per impianti a ridotto inquinamento);
- decreto del
presidente del consiglio dei ministri 2 ottobre 1995 (definisce le
caratteristiche merceologiche dei combustibili);
- deliberazione
della giunta regionale 18 aprile 1997, n. 27497 (individua criteri
e procedure per l’autorizzazione in via generale delle attività
a ridotto inquinamento atmosferico);
- deliberazioni
della giunta regionale che autorizzano, in via generale, le diverse
tipologie di impianti a ridotto inquinamento.
La
normativa esonera gli impianti ad inquinamento poco significativo
dalla necessità di acquisire l’autorizzazione per le emissioni
in atmosfera; ai sensi dell’all. n. 1 al d.p.r. 25 luglio 1991, in tale
definizione sono compresi, ad esempio:
- cucine, ristorazione
collettiva e mense;
- panifici, pasticcerie
ed affini (fino a 300 kg di farina al giorno);
- serre;
- stirerie;
- laboratori fotografici;
- autorimesse;
- autolavaggi;
- officine ed
altri laboratori annessi a scuole;
- impianti trattamento
acque;
- impianti termici
di potenzialità limitata.
E’
inoltre consentita l’autorizzazione in via generale per gli impianti
a ridotto inquinamento (31 tipologie sono individuate dal decreto
del 1991), previa autocertificazione del titolare del rispetto delle
prescrizioni indicate dalla regione (con d.g.r.) per la tipologia d’impianto
di cui trattasi. La giunta regionale ne ha individuate tredici:
- tempra di metalli
con consumo non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29878);
- sgrassaggio
superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10
kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29879);
- produzione di
mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base
di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/g
(d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29880);
- saldature di
oggetti e superfici metalliche (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29882);
- verniciatura,
laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo
di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g (d.g.r. 15
luglio 1997, n. 29882);
- pressofusione
con utilizzo di metalli e leghe (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29883);
- verniciatura
di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo do prodotti vernicianti
pronti all’uso non superiore a 50 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n.
29884);
- anodizzazione,
galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di
prodotti chimici non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n.
29885);
- riparazione
e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole
con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti pronti
all’uso non superiore a 20 kg/g (d.g.r. 9 ottobre 1998, n. 38871);
- produzione di
articoli in materiale plastico con utilizzo di materie prime non superiore
a 500 kg/g, ad esclusione della produzione di articoli in gomma (d.g.r.
27 novembre 1998, n. 39940);
- torrefazione
di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore
a 450 Kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39941);
- utilizzazione
di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore
a 100 kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39942);
- molitura cereali
con produzione non superiore a 1500 kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998,
n. 39943).
Per
ciascuna tipologia sono stati indicati i limiti di emissione e le prescrizioni
cui i titolari degli impianti devono attenersi. Attualmente, solo per
le tredici tipologie sopra riportate è possibile il ricorso all’autocertificazione.
Devono
infine ottenere l’autorizzazione tutti gli altri impianti con emissioni
in atmosfera, sia preventivamente, al momento della costruzione/installazione
dell’impianto stesso, sia in caso di trasferimento o modifica sostanziale
di impianti esistenti, che comporti variazioni delle emissioni in atmosfera.
La regione ha definito (nella circolare 1/amb/93) i casi in cui non
è necessaria la richiesta di nuova autorizzazione per la modifica
degli impianti esistenti.
Soggetto
competente e tipologia di impianti
- ministero
dell’industria, previo parere della regione, per raffinerie e
centrali termoelettriche (n.b.: anche gli impianti termoelettrici
non utilizzati in cicli produttivi necessitano di autorizzazione ministeriale);
- regione,
previo parere del comune, per gli impianti non rientranti nelle tipologie
ad inquinamento poco significativo;
- regione e
comune, per le tipologie di impianti a ridotto inquinamento.
Iter
per l’acquisizione dell’autorizzazione regionale
- Presentazione
della richiesta di autorizzazione ai competenti uffici regionali della
Direzione generale Tutela ambientale, corredata di relazione tecnica
conforme al fac simile predisposto dagli uffici stessi.
L’impresa
- per ciascun impianto produttivo nuovo ovvero nei casi di
modifica o trasferimento di impianti esistenti - presenta una richiesta
di autorizzazione alla regione (in carta bollo da Ł. 20.000); è
allegata alla richiesta una relazione tecnica, descrittiva di tutti
gli elementi (impianto, progetto, materie prime, ecc.). Per la stesura
di tale relazione, gli uffici dispongono di un fac simile, che risulta
però di non agevole applicazione, in quanto non sono previste
specifiche per le diverse tipologie di impianto.
Copia della
richiesta, ai sensi del d.p.r. 203/1988, è trasmessa dall’impresa
al sindaco ed al ministro dell’ambiente.
- Parere del sindaco
del comune su cui ha sede l’impianto (45 giorni).
Gli uffici
regionali competenti chiedono al sindaco del comune dove ha sede l’impianto
un parere, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni. Si
tratta, per la regione Lombardia, di una semplice verifica di compatibilità
urbanistica (il d.p.r. 203/1988 non precisa, infatti, in che cosa
debba consistere tale parere), ma non è vincolante: attualmente,
l’autorizzazione regionale può essere rilasciata anche in assenza
di parere ovvero in presenza di un parere negativo del comune.
- Istruttoria
tecnica degli uffici regionali (60 giorni).
Ricevuto
il parere del comune competente, gli uffici regionali danno inizio
all’istruttoria tecnica sulla documentazione presentata dall’azienda,
che dovrebbe concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta di autorizzazione; nonostante gli uffici provvedano
a diffidare i sindaci che non esprimono il parere entro il termine
loro assegnato, si verificano spesso inadempienze in tal senso, il
che comporta un mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Ulteriori difficoltà nell’istruttoria delle pratiche relative
agli impianti più complessi fanno sì che, realisticamente,
si stimi il tempo medio per il rilascio dell’autorizzazione in circa
sei mesi dalla presentazione della richiesta.
- Rilascio dell’autorizzazione.
L’autorizzazione
regionale è rilasciata con decreto del direttore generale,
nel quale sono fissati:
- quantità
e qualità delle emissioni consentite;
- modalità
di misurazione delle stesse;
- termine per
la messa a regime degli impianti autorizzati;
- periodicità
degli autocontrolli.
- Inizio lavori.
Solo dopo aver ottenuta l’autorizzazione, il titolare può dare
inizio ai lavori di costruzione/ installazione dell’impianto.
- Avviso di messa
in esercizio dell’impianto (quindici giorni prima dell’inizio effettivo)
Quindici giorni prima della messa in esercizio, il titolare dell’impianto
è tenuto a darne comunicazione alla regione ed al sindaco.
Ciò consente agli uffici regionali di preavvertire il presidio
multizonale di igiene e prevenzione (struttura dell’A.S.L.), che dovrà
attivarsi, quando l’impianto sarà a regime, per i controlli
di competenza regionale.
- Avvio attività
e messa a regime (determinata dal provvedimento regionale)
Dalla messa
in esercizio dell’impianto, l’impresa dispone di un periodo per la
messa a regime dello stesso, la cui durata è fissata dalla
regione nell’autorizzazione.
- Autocontrollo
delle emissioni (nei 10 giorni successivi alla messa a regime)
Finita la
messa a regime, il titolare dispone di dieci giorni per l’autocontrollo
delle emissioni, i cui dati risultanti devono essere trasmessi agli
uffici della regione ed al comune entro i successivi cinque giorni.
A volte, nel provvedimento di autorizzazione la regione concede che
i dati siano trasmessi direttamente al presidio multizonale di igiene
e prevenzione.
- Verifica dell’autocontrollo
delle emissioni (120 giorni)
Ai sensi
dell’art. 8 del d.p.r. 203/1988, la regione dispone di 120 giorni
per verificare l’esito dell’autocontrollo dell’impresa. Per questo,
si avvale del presidio multizonale di igiene pubblica (attualmente
non tutti gli impianti autorizzati sono controllati nel termine previsto).
- Autocontrolli
periodici (periodicità stabilita nel provvedimento regionale)
Con periodicità
fissata dalla regione nell’autorizzazione (di solito, annualmente
ovvero ogni due anni), l’impresa deve eseguire un autocontrollo delle
emissioni. Per questo si avvale di laboratori privati. I dati dell’autocontrollo
periodico devono essere conservati presso l’azienda, disponibili in
caso d’ispezione. La trasmissione di tali dati alla regione è
richiesta solo in alcuni casi (ed è prescritta contestualmente
alla concessione dell’autorizzazione).
Iter
per gli impianti a ridotto inquinamento
- Presentazione
dell’autocertificazione
Gli impianti
ad inquinamento ridotto - che rientrano in una delle tredici
tipologie per le quali la regione ha già definito le prescrizioni
in via generale - hanno diritto all’autocertificazione. L’impresa
trasmette alla regione ed al comune l’autocertificazione del rispetto
delle prescrizioni definite nella deliberazione di riferimento per
la tipologia di impianto, sia in caso di costruzione/installazione
di un nuovo impianto, sia per la modifica o il trasferimento di impianti
esistenti.
- Istruttoria
(45 giorni)
Gli uffici
hanno quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda
per richiedere il ricorso alla normale procedura autorizzatoria, trascorsi
i quali scatta il silenzio/assenso e l’impresa è autorizzata
alla costruzione/installazione del nuovo impianto ovvero alla modifica
o al trasferimento di impianti esistenti.
Nello stesso
lasso di tempo il comune può verificare la rispondenza delle
dichiarazioni prodotte e, nel caso in cui rilevi la non rispondenza
alle prescrizioni regionali, disporre la sospensione della costruzione/installazione
del nuovo impianto ovvero della modifica o del trasferimento di impianti
esistenti.
- Prosecuzione
dell’iter
L’iter prosegue
poi analogamente alla procedura finalizzata ad ottenere l’autorizzazione
regionale e, precisamente, dal punto 6, con la comunicazione alla
regione, da parte del titolare dell’impianto stesso, dell’avvio dell’attività,
nel rispetto delle prescrizioni adottate in via generale dalla regione.
Dati
ed informazioni ulteriori
Numero
di richieste presentate in un anno alla regione: circa 2.500 per installazione/costruzione
di nuovi impianti ovvero per modifica o trasferimento di impianti esistenti.
A tutt’oggi
gli uffici regionali gestiscono :
- circa 40.0000
pratiche attivate dalle autodenunce di impianti esistenti al 1° luglio
1988 - cui al momento si applica il regime di autorizzazione provvisoria
- inoltrate al momento della promulgazione del d.p.r. 203/1988: l’autorizzazione
definitiva sarà concessa sulla base di un provvedimento regionale
– di carattere generale - che potrà prevedere che le imprese
effettuino autocontrolli periodici delle emissioni;
tale provvedimento
è attualmente in via di definizione.
- 29.000 richieste
di autorizzazione per la costruzione/installazione di nuovi impianti
ovvero per la modifica o il trasferimento di impianti esistenti, trasmesse,
a tutt’oggi, ai sensi del d.p.r. 203/1988;
- 27.500 autorizzazioni
sono già state rilasciate (ciò non significa che l’iter
sia concluso: cfr. punto 10 della procedura); ogni anno, gli uffici
riescono a definire circa 2.500 pratiche. Attualmente sono in fase
di istruttoria presso gli uffici circa 1.500 pratiche.
Nodi
critici e prospettive di semplificazione
La
legge 59/1997 prevede (n. 109 dell’all. n.1) la semplificazione del
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in
atmosfera. Lo schema di decreto è stato predisposto e sta seguendo
l’iter per l’approvazione (che prevede anche una fase consultiva di
organismi rappresentativi di regioni ed enti locali).
Il d.lgs.
112/1998 conferisce a regioni ed enti locali tutto ciò che non
è dichiarato di rilievo nazionale dall’art. 83 e, in particolare:
- l’individuazione
di aree regionali o, d’intesa tra le regioni interessate, interregionali
nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette
a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione
di piani regionali di risanamento;
- il rilascio
dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione
dei relativi corsi di formazione;
- la tenuta e
l’aggiornamento degli inventari delle fonti emissione.
Il progetto di legge
regionale, attuativo del d.lgs. 112/1998, che ridefinisce le competenze
dei diversi livelli istituzionali prevede:
- il trasferimento
alle province di funzioni relative all’abilitazione alla conduzione
di impianti termici (compresa l’istituzione di corsi di formazione)
nonché agli inventari delle fonti di emissione;
- la delega alle
province dell’istruttoria e dell’adozione di autorizzazioni ad impianti
connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico e ad
impianti per i quali la regione abbia approvato criteri tecnici di
carattere generale;
- la delega ai
comuni delle funzioni riguardanti le attività ad inquinamento
poco significativo, da esercitarsi secondo i criteri dettati dalla
regione.
Ciò significa
che un’altissima percentuale di autorizzazioni diverrà di competenza
delle province, il che comporterà, prevedibilmente, una sensibile
riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni stesse. La
regione sarà il soggetto competente al rilascio di autorizzazione
esclusivamente per quegli impianti (ad esempio: cokerie, fonderie, industrie
chimiche) ritenuti maggiormente inquinanti e compresi nell’all. n.1
al d.p.c.m. 21 luglio 1989. La regione rilascerà inoltre un parere
al ministero per l’industria relativamente a raffinerie di petrolio
greggio e centrali termiche.
La direzione
regionale competente, inoltre, ha in programma alcune iniziative che
potrebbero agevolare i soggetti interessati, tra cui, di particolare
rilevanza, l’individuazione delle prescrizioni attinenti ulteriori tipologie
di impianti che ricadono, nella classificazione, tra quelli a ridotto
inquinamento, il che consentirà ad un gran numero di imprese
(si stima circa il 50% delle esistenti) di avvalersi della procedura
semplificata conseguente l’autocertificazione del rispetto delle prescrizioni
definite dalla regione in via generale.
Potranno anche
essere individuate prescrizioni di carattere generale per settori standardizzati
(ad esempio: centrali termiche) ovvero per impianti con potenzialità
produttive che eccedono le quantità previste ai fini della classificazione
tra gli impianti a ridotto inquinamento. La semplificazione potrà
prevedere l’istituto del silenzio/assenso qualora la regione non comunichi
il diniego all’autorizzazione (entro il termine prescritto) all’impresa
che dichiari di rispettare le prescrizioni di carattere generale adottate
per la tipologia d’impianto da autorizzare.
Infine, è
possibile prevedere una semplificazione delle procedure di autocontrollo
delle emissioni che devono periodicamente essere poste in atto dalle imprese
che sono state autorizzate.
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