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PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA

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Principale normativa di riferimento
  • decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (normativa quadro);
  • decreto del ministro dell’ambiente 12 luglio 1990 (limiti di emissione per impianti esistenti);
  • decreto del presidente della repubblica 25 luglio 1991 (esonero per impianti ad inquinamento poco significativo e possibilità di autorizzazione in via generale per impianti a ridotto inquinamento);
  • decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 ottobre 1995 (definisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili);
  • deliberazione della giunta regionale 18 aprile 1997, n. 27497 (individua criteri e procedure per l’autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico);
  • deliberazioni della giunta regionale che autorizzano, in via generale, le diverse tipologie di impianti a ridotto inquinamento.
La normativa esonera gli impianti ad inquinamento poco significativo dalla necessità di acquisire l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera; ai sensi dell’all. n. 1 al d.p.r. 25 luglio 1991, in tale definizione sono compresi, ad esempio:
  • cucine, ristorazione collettiva e mense;
  • panifici, pasticcerie ed affini (fino a 300 kg di farina al giorno);
  • serre;
  • stirerie;
  • laboratori fotografici;
  • autorimesse;
  • autolavaggi;
  • officine ed altri laboratori annessi a scuole;
  • impianti trattamento acque;
  • impianti termici di potenzialità limitata.
E’ inoltre consentita l’autorizzazione in via generale per gli impianti a ridotto inquinamento (31 tipologie sono individuate dal decreto del 1991), previa autocertificazione del titolare del rispetto delle prescrizioni indicate dalla regione (con d.g.r.) per la tipologia d’impianto di cui trattasi. La giunta regionale ne ha individuate tredici:
  • tempra di metalli con consumo non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29878);
  • sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29879);
  • produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29880);
  • saldature di oggetti e superfici metalliche (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29882);
  • verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29882);
  • pressofusione con utilizzo di metalli e leghe (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29883);
  • verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo do prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29884);
  • anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29885);
  • riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti pronti all’uso non superiore a 20 kg/g (d.g.r. 9 ottobre 1998, n. 38871);
  • produzione di articoli in materiale plastico con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g, ad esclusione della produzione di articoli in gomma (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39940);
  • torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39941);
  • utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39942);
  • molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39943).
Per ciascuna tipologia sono stati indicati i limiti di emissione e le prescrizioni cui i titolari degli impianti devono attenersi. Attualmente, solo per le tredici tipologie sopra riportate è possibile il ricorso all’autocertificazione. Devono infine ottenere l’autorizzazione tutti gli altri impianti con emissioni in atmosfera, sia preventivamente, al momento della costruzione/installazione dell’impianto stesso, sia in caso di trasferimento o modifica sostanziale di impianti esistenti, che comporti variazioni delle emissioni in atmosfera. La regione ha definito (nella circolare 1/amb/93) i casi in cui non è necessaria la richiesta di nuova autorizzazione per la modifica degli impianti esistenti.

Soggetto competente e tipologia di impianti
  • ministero dell’industria, previo parere della regione, per raffinerie e centrali termoelettriche (n.b.: anche gli impianti termoelettrici non utilizzati in cicli produttivi necessitano di autorizzazione ministeriale);
  • regione, previo parere del comune, per gli impianti non rientranti nelle tipologie ad inquinamento poco significativo;
  • regione e comune, per le tipologie di impianti a ridotto inquinamento.

Iter per l’acquisizione dell’autorizzazione regionale
  1. Presentazione della richiesta di autorizzazione ai competenti uffici regionali della Direzione generale Tutela ambientale, corredata di relazione tecnica conforme al fac simile predisposto dagli uffici stessi.
    L’impresa - per ciascun impianto produttivo nuovo ovvero nei casi di modifica o trasferimento di impianti esistenti - presenta una richiesta di autorizzazione alla regione (in carta bollo da Ł. 20.000); è allegata alla richiesta una relazione tecnica, descrittiva di tutti gli elementi (impianto, progetto, materie prime, ecc.). Per la stesura di tale relazione, gli uffici dispongono di un fac simile, che risulta però di non agevole applicazione, in quanto non sono previste specifiche per le diverse tipologie di impianto.
    Copia della richiesta, ai sensi del d.p.r. 203/1988, è trasmessa dall’impresa al sindaco ed al ministro dell’ambiente.
  2. Parere del sindaco del comune su cui ha sede l’impianto (45 giorni).
    Gli uffici regionali competenti chiedono al sindaco del comune dove ha sede l’impianto un parere, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni. Si tratta, per la regione Lombardia, di una semplice verifica di compatibilità urbanistica (il d.p.r. 203/1988 non precisa, infatti, in che cosa debba consistere tale parere), ma non è vincolante: attualmente, l’autorizzazione regionale può essere rilasciata anche in assenza di parere ovvero in presenza di un parere negativo del comune.
  3. Istruttoria tecnica degli uffici regionali (60 giorni).
    Ricevuto il parere del comune competente, gli uffici regionali danno inizio all’istruttoria tecnica sulla documentazione presentata dall’azienda, che dovrebbe concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione; nonostante gli uffici provvedano a diffidare i sindaci che non esprimono il parere entro il termine loro assegnato, si verificano spesso inadempienze in tal senso, il che comporta un mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento. Ulteriori difficoltà nell’istruttoria delle pratiche relative agli impianti più complessi fanno sì che, realisticamente, si stimi il tempo medio per il rilascio dell’autorizzazione in circa sei mesi dalla presentazione della richiesta.
  4. Rilascio dell’autorizzazione.
    L’autorizzazione regionale è rilasciata con decreto del direttore generale, nel quale sono fissati:
    • quantità e qualità delle emissioni consentite;
    • modalità di misurazione delle stesse;
    • termine per la messa a regime degli impianti autorizzati;
    • periodicità degli autocontrolli.
  5. Inizio lavori.
    Solo dopo aver ottenuta l’autorizzazione, il titolare può dare inizio ai lavori di costruzione/ installazione dell’impianto.
  6. Avviso di messa in esercizio dell’impianto (quindici giorni prima dell’inizio effettivo)
    Quindici giorni prima della messa in esercizio, il titolare dell’impianto è tenuto a darne comunicazione alla regione ed al sindaco. Ciò consente agli uffici regionali di preavvertire il presidio multizonale di igiene e prevenzione (struttura dell’A.S.L.), che dovrà attivarsi, quando l’impianto sarà a regime, per i controlli di competenza regionale.
  7. Avvio attività e messa a regime (determinata dal provvedimento regionale)
    Dalla messa in esercizio dell’impianto, l’impresa dispone di un periodo per la messa a regime dello stesso, la cui durata è fissata dalla regione nell’autorizzazione.
  8. Autocontrollo delle emissioni (nei 10 giorni successivi alla messa a regime)
    Finita la messa a regime, il titolare dispone di dieci giorni per l’autocontrollo delle emissioni, i cui dati risultanti devono essere trasmessi agli uffici della regione ed al comune entro i successivi cinque giorni. A volte, nel provvedimento di autorizzazione la regione concede che i dati siano trasmessi direttamente al presidio multizonale di igiene e prevenzione.
  9. Verifica dell’autocontrollo delle emissioni (120 giorni)
    Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 203/1988, la regione dispone di 120 giorni per verificare l’esito dell’autocontrollo dell’impresa. Per questo, si avvale del presidio multizonale di igiene pubblica (attualmente non tutti gli impianti autorizzati sono controllati nel termine previsto).
  10. Autocontrolli periodici (periodicità stabilita nel provvedimento regionale)
    Con periodicità fissata dalla regione nell’autorizzazione (di solito, annualmente ovvero ogni due anni), l’impresa deve eseguire un autocontrollo delle emissioni. Per questo si avvale di laboratori privati. I dati dell’autocontrollo periodico devono essere conservati presso l’azienda, disponibili in caso d’ispezione. La trasmissione di tali dati alla regione è richiesta solo in alcuni casi (ed è prescritta contestualmente alla concessione dell’autorizzazione).

Iter per gli impianti a ridotto inquinamento
  1. Presentazione dell’autocertificazione
    Gli impianti ad inquinamento ridotto - che rientrano in una delle tredici tipologie per le quali la regione ha già definito le prescrizioni in via generale - hanno diritto all’autocertificazione. L’impresa trasmette alla regione ed al comune l’autocertificazione del rispetto delle prescrizioni definite nella deliberazione di riferimento per la tipologia di impianto, sia in caso di costruzione/installazione di un nuovo impianto, sia per la modifica o il trasferimento di impianti esistenti.
  2. Istruttoria (45 giorni)
    Gli uffici hanno quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda per richiedere il ricorso alla normale procedura autorizzatoria, trascorsi i quali scatta il silenzio/assenso e l’impresa è autorizzata alla costruzione/installazione del nuovo impianto ovvero alla modifica o al trasferimento di impianti esistenti.
    Nello stesso lasso di tempo il comune può verificare la rispondenza delle dichiarazioni prodotte e, nel caso in cui rilevi la non rispondenza alle prescrizioni regionali, disporre la sospensione della costruzione/installazione del nuovo impianto ovvero della modifica o del trasferimento di impianti esistenti.
  3. Prosecuzione dell’iter
    L’iter prosegue poi analogamente alla procedura finalizzata ad ottenere l’autorizzazione regionale e, precisamente, dal punto 6, con la comunicazione alla regione, da parte del titolare dell’impianto stesso, dell’avvio dell’attività, nel rispetto delle prescrizioni adottate in via generale dalla regione.

Dati ed informazioni ulteriori

Numero di richieste presentate in un anno alla regione: circa 2.500 per installazione/costruzione di nuovi impianti ovvero per modifica o trasferimento di impianti esistenti.
A tutt’oggi gli uffici regionali gestiscono :
  • circa 40.0000 pratiche attivate dalle autodenunce di impianti esistenti al 1° luglio 1988 - cui al momento si applica il regime di autorizzazione provvisoria - inoltrate al momento della promulgazione del d.p.r. 203/1988: l’autorizzazione definitiva sarà concessa sulla base di un provvedimento regionale – di carattere generale - che potrà prevedere che le imprese effettuino autocontrolli periodici delle emissioni;
    tale provvedimento è attualmente in via di definizione.
  • 29.000 richieste di autorizzazione per la costruzione/installazione di nuovi impianti ovvero per la modifica o il trasferimento di impianti esistenti, trasmesse, a tutt’oggi, ai sensi del d.p.r. 203/1988;
  • 27.500 autorizzazioni sono già state rilasciate (ciò non significa che l’iter sia concluso: cfr. punto 10 della procedura); ogni anno, gli uffici riescono a definire circa 2.500 pratiche. Attualmente sono in fase di istruttoria presso gli uffici circa 1.500 pratiche.

Nodi critici e prospettive di semplificazione

La legge 59/1997 prevede (n. 109 dell’all. n.1) la semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Lo schema di decreto è stato predisposto e sta seguendo l’iter per l’approvazione (che prevede anche una fase consultiva di organismi rappresentativi di regioni ed enti locali).
Il d.lgs. 112/1998 conferisce a regioni ed enti locali tutto ciò che non è dichiarato di rilievo nazionale dall’art. 83 e, in particolare:
  • l’individuazione di aree regionali o, d’intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione di piani regionali di risanamento;
  • il rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
  • la tenuta e l’aggiornamento degli inventari delle fonti emissione.
Il progetto di legge regionale, attuativo del d.lgs. 112/1998, che ridefinisce le competenze dei diversi livelli istituzionali prevede:
  • il trasferimento alle province di funzioni relative all’abilitazione alla conduzione di impianti termici (compresa l’istituzione di corsi di formazione) nonché agli inventari delle fonti di emissione;
  • la delega alle province dell’istruttoria e dell’adozione di autorizzazioni ad impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico e ad impianti per i quali la regione abbia approvato criteri tecnici di carattere generale;
  • la delega ai comuni delle funzioni riguardanti le attività ad inquinamento poco significativo, da esercitarsi secondo i criteri dettati dalla regione.
Ciò significa che un’altissima percentuale di autorizzazioni diverrà di competenza delle province, il che comporterà, prevedibilmente, una sensibile riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni stesse. La regione sarà il soggetto competente al rilascio di autorizzazione esclusivamente per quegli impianti (ad esempio: cokerie, fonderie, industrie chimiche) ritenuti maggiormente inquinanti e compresi nell’all. n.1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989. La regione rilascerà inoltre un parere al ministero per l’industria relativamente a raffinerie di petrolio greggio e centrali termiche.
La direzione regionale competente, inoltre, ha in programma alcune iniziative che potrebbero agevolare i soggetti interessati, tra cui, di particolare rilevanza, l’individuazione delle prescrizioni attinenti ulteriori tipologie di impianti che ricadono, nella classificazione, tra quelli a ridotto inquinamento, il che consentirà ad un gran numero di imprese (si stima circa il 50% delle esistenti) di avvalersi della procedura semplificata conseguente l’autocertificazione del rispetto delle prescrizioni definite dalla regione in via generale.
Potranno anche essere individuate prescrizioni di carattere generale per settori standardizzati (ad esempio: centrali termiche) ovvero per impianti con potenzialità produttive che eccedono le quantità previste ai fini della classificazione tra gli impianti a ridotto inquinamento. La semplificazione potrà prevedere l’istituto del silenzio/assenso qualora la regione non comunichi il diniego all’autorizzazione (entro il termine prescritto) all’impresa che dichiari di rispettare le prescrizioni di carattere generale adottate per la tipologia d’impianto da autorizzare.
Infine, è possibile prevedere una semplificazione delle procedure di autocontrollo delle emissioni che devono periodicamente essere poste in atto dalle imprese che sono state autorizzate.